COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 19.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Asiago Calcio Altopiano Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 27 del 5/11/2014 – Inibizione sino al 30/11/2014 Dirigente Rodeghiero Ruggero; Squalifica sino al 30/11/2014 Allenatore Pupa Arjan; Squalifica per quattro giornate giocatore Fontana Luca – Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 19.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Asiago Calcio Altopiano Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 27 del 5/11/2014 – Inibizione sino al 30/11/2014 Dirigente Rodeghiero Ruggero; Squalifica sino al 30/11/2014 Allenatore Pupa Arjan; Squalifica per quattro giornate giocatore Fontana Luca – Campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque La Società A.S.D. Asiago Calcio Altopiano ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicate nel Comunicato n. 27 del 5/11/2014 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni: Squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Fontana Luca : “dalla panchina entrava in campo e dava un colpo con il petto al direttore di gara facendolo indietreggiare, contestandolo, e prendeva il pallone in mano dicendo nessuno tirerà perché il fallo non c’era”; Squalifica fino al 30/11/2014 a carico dell’allenatore Pupa Arjan; Inibizione fino al 30/11/2014 a carico del dirigente Rodeghiero Ruggero La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente, non prende in esame la parte del ricorso riguardante la squalifica fino al 30/11/2014 a carico dell’allenatore Pupa Arjan e l’inibizione fino al 30/11/2014 a carico del dirigente Rodeghiero Ruggero, trattandosi di provvedimenti inoppugnabili perché inferiore ad un mese (vedi art. 46, comma 3, lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva); letta la parte del ricorso concernente la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Fontana Luca; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro che ha confermato integralmente quanto riferito nel referto di gara e relativo supplemento; valutata la decisione del Giudice di primo grado assunta nei confronti del calciatore Fontana Luca che appare adeguata ai fatti ascritti; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Asiago Calcio Altopiano; - di dichiarare inoppugnabili le sanzioni attinenti i Signori Rodeghiero e Pupa Arjan; - di confermare la squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Fontana Luca; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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