COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 19.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Sig. Poletto Daniele – Giocatore ASDPOL Virtus Verona Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 – Squalifica tre giornate – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 19.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Sig. Poletto Daniele – Giocatore ASDPOL Virtus Verona Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 – Squalifica tre giornate - Campionato di Promozione Il Calciatore POLETTO Daniele, tesserato per la Società ASDPOL Virtus Verona, ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 12/11/2014 con la quale infliggeva a suo carico la sanzione della squalifica per tre giornate : “una giornata per l’espulsione e due giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha insultato la terna arbitrale”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dal calciatore Poletto Daniele (Virtus Verona); esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, l’arbitro, il quale ha confermato i fatti così come descritti nel proprio rapporto di gara; ritenuto che in questo quadro di riferimento la sanzione assunta dal Giudice di primo grado appare congrua, per cui deve essere confermata; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il referto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dal Sig. Poletto Daniele (Calciatore Virtus Verona); - di confermare la squalifica per tre giornate assunta a suo carico; - di introitare la tassa reclamo versata.
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