COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Adriese Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 –Squalifica per sette giornate giocatore Vidali Alex; Squalifica per tre giornate giocatore Bonafè Alessandro – Campionato Regionale Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Adriese Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 –Squalifica per sette giornate giocatore Vidali Alex; Squalifica per tre giornate giocatore Bonafè Alessandro - Campionato Regionale Juniores La Società U.S.D. Adriese ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 41 del 12/11/2014 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni : squalifica per tre giornate a carico del calciatore Bonafè Alessandro ”per aver tenuto una condotta violenta nei confronti dei calciatori avversari” squalifica per sette giornate a carico del calciatore Vidali Alex : “per aver tenuto una condotta violenta di particolare gravità nei confronti di un calciatore avversario. Si identifica come persona che assieme al giocatore del Virtus Padova n. 14 KARBOUCHE Aeman ha dato inizio alla rissa esplosa fra il minuto 29’ ed il minuto 31’ del secondo tempo. In particolare colpiva con entrambe le mani l'avversario al viso, spingendolo contro la rete di recinzione”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dall’U.S.D. Adriese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente sentito, altresì personalmente l’arbitro, il quale ha precisato che il giocatore Bonafé ha partecipato alla rissa, senza peraltro commettere atti di particolare violenza, rimettendosi tuttavia, per il resto, a quanto ampiamente descritto nel proprio rapporto di gara; la Corte, atteso che dalla descrizione fatta dall’arbitro risulta presumibile che la colluttazione tra il calciatore n. 14 del Virtus Padova e il n. 6 dell’Adriese fosse iniziata ben prima di quando l’arbitro ne abbia preso contezza visiva, ritiene di escludere che nell’episodio del calcio al costato possa ravvisarvi con certezza la provocazione P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Adriese; - di confermare la sanzione della squalifica per sette giornate a carico del calciatore Vidali Alex - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Bonafé Alessandro. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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