COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Virtus Padova Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 –Squalifica per 11 gare giocatore Kharbouche Aeman; Squalifica per 7 giornate giocatore Garn Smail; ripetizione gara Virtus Padova – Adriese dell’8/11/2014- Campionato Regionale Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 26.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Virtus Padova Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 41 del 12/11/2014 –Squalifica per 11 gare giocatore Kharbouche Aeman; Squalifica per 7 giornate giocatore Garn Smail; ripetizione gara Virtus Padova – Adriese dell’8/11/2014- Campionato Regionale Juniores La Società A.C.D. Virtus Padova ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 41 del 12/11/2014 con le quali infliggeva le sanzioni su indicate a carico dei calciatori Kharbouche Aeman e Garn Smail. La Corte Sportiva di Appello Territoriale non prende in esame il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Virtus Padova perché inoltrato oltre i termini regolamentari previsti dall’art. 46,comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva che dispone : “i ricorsi di secondo grado devono essere proposti a livello territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale é stata resa nota la decisione che si intende impugnare”; atteso che nel caso “de quo” si é accertato che a fronte dei provvedimenti pubblicati con Comunicato Ufficiale n. 41 del 12/11/2014, il ricorso é stato inoltrato in data 20/11/2014 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere, perché viziato di forma, il ricorso presentato dalla Società Virtus Padova, confermando tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo di primo grado; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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