COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 03.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Sig. Paggiaro Manuel (Presidente A.S.D. Olimpia Veternigo F.C.) Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 21 del 12/11/2014 – Inibizione a suo carico sino al 15/2/2015 – Divisione Calcio a 5 – Campionato di Serie “D”
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 03.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso Sig. Paggiaro Manuel (Presidente A.S.D. Olimpia Veternigo F.C.) Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 21 del 12/11/2014 - Inibizione a suo carico sino al 15/2/2015 – Divisione Calcio a 5 - Campionato di Serie “D” Il Sig. Paggiaro Manuel – Presidente A,S.D. Olimpia Veternigo F.C. - ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia e pubblicata nel Comunicato n. 21 del 12/11/2014 con la quale infliggeva a suo carico la sanzione della inibizione fino al 15/2/2015 : “perchè al termine della gara entrava nello spogliatoio dell'arbitro per insultarlo, minacciarlo e spingerlo all'indietro con una leggera spinta sulla spalla. Fatto uscire dal proprio dirigente, il Paggiaro, all'esterno, continuava nelle offese e nelle minacce contro il direttore di gara che era accompagnato alla sua macchina da un dirigente locale:” La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dal Sig. Paggiaro Manuel; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il ricorrente; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato e meglio precisato gli accadimenti riportati nel referto di gara e relativo supplemento; ritenuto, che alla luce di quanto sopra, il provvedimento sanzionatorio deliberato dal Giudice Sportivo di primo grado nei confronti del Sig. Paggiaro appare adeguato ai fatti acclarati : tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dal Sig. Paggiaro Manuel - Presidente Olimpia Veternigo; - di confermare la sanzione della inibizione a suo carico fino al 15/2/2014; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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