COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della ProcuraFederale F.I.G.C. Nei confronti : – del Sig. NESTO Mattia – Giocatore A.S.D. Città Eraclea Crepaldo

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della ProcuraFederale F.I.G.C. Nei confronti : - del Sig. NESTO Mattia – Giocatore A.S.D. Città Eraclea Crepaldo La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 9/9/2014 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il giocatore NESTO Mattia “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 43 delle N.O.I.F. in relazione a quanto richiamato dal Comunicato Ufficiale n. 2 dell’1/7/2013 della Lega Nazionale Dilettanti, per avere disputato, in qualità di tesserato per la Società A.S.D. Città Eraclea Crepaldo, gare ufficiali del Campionato Regionale di 2^ Categoria, stagione sportiva 2013/2014, privo di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva, ed in particolare la gara disputata in data 18.03.2014, sottraendosi, contestualmente, all’obbligo di sottoporsi prima dell’inizio della stagione sportiva 2013/2014 all’accertamento sulla idoneità medico-sportiva”. Il T.F.T. con Comunicato n. 38 del 29/10/2014 disponeva lo stralcio della posizione del calciatore Mattia NESTO (tesserato per la Società Città Eraclea Crepaldo), constatato che la notifica della convocazione all’udienza del 28/10/2014 era pervenuta allo stesso tardivamente, nel mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 30, comma 11 del C.G.S., per cui la definizione della sua posizione veniva appunto rinviata alla nuova udienza del 9/12/2014. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, in data 9/12/2014 ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza in pari data. AI dibattimento del 9/12/2014 é risultato presente : - il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Il T.F.T. ha dato atto che il calciatore deferito NESTO Mattia (Soc. Città Eraclea Crepaldo) ha fatto pervenire una dichiarazione con la quale ha segnalato di non poter presenziare all’udienza per motivi di lavoro, ma lo stesso non ha allegato alcuna documentazione in ordine al suddetto impedimento e, pertanto, il T.F.T. ha deciso di procedere. Il Rappresentante della Procura ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento e così ha concluso, proponendo il seguente provvedimento disciplinare.ì : squalifica per giorni 45 a carico del giocatore NESTO Mattia (tesserato per la Società Città Eraclea Crepaldo) Il Tribunale Federale Territoriale ritenuto che il presente procedimento continui a essere regolato ai sensi dell’art. 64 del C.G.S. del C.O.N.I. dalle previgenti disposizioni considerato il comportamento tenuto dal soggetto deferito e ritenuta la congruità della sanzione di cui sopra in relazione ai fatti descritti dispone l’adozione della seguente sanzione disciplinare: squalifica per giorni 45 a carico del giocatore NESTO Mattia (tesserato per la Società Città Eraclea Crepaldo) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.
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