COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Cavarzere Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 3/12/2014 –Squalifica per tre giornate giocatore Biolo Alessandro – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. Calcio Cavarzere Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 3/12/2014 –Squalifica per tre giornate giocatore Biolo Alessandro – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Calcio Cavarzere ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 3/12/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Biolo Alessandro : “espulso dal campo per insulti all’arbitro proferendo ripetutamente un linguaggio blasfemo, uscendo dal campo reiterava le offese”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Calcio Cavarzere; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato il contenuto del referto di gara, precisando, altresì, che il calciatore Biolo ha tenuto un comportamento offensivo nei suoi riguardi e che ha usato espressioni blasfeme; valutata la sanzione disciplinare assunta dal Giudice di primo grado che appare congrua rispetto agli accadimenti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Calcio Cavarzere; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Biolo Alessandro - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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