COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Cologna Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 30 del 26/11/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Sarti Davide + 1 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Cologna Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 30 del 26/11/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Sarti Davide + 1 – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Cologna Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 30 del 26/11/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate + una giornata per ammonizioni a carico del calciatore Sarti Davide : “espulso per offese, reiterava le stesse anche dopo la notifica del provvedimento espulsivo”, + una giornata per recidiva in ammonizioni (per averne raggiunto il numero di 4). La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Cologna Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che l’episodio oggetto del provvedimento sanzionatorio impugnato risulta delineato con precisione nel referto arbitrale, per cui appare congrua la sanzione inflitta in primo grado; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Cologna Calcio; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Sarti Davide (+ una giornata); - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it