COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S. S.Domenico Savio A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 32 del 26/11/2014 – ammenda di € 250,00 a carico della Società; squalifica quattro giornate giocatore Zanchin Mattia – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S. S.Domenico Savio A.S.D. Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 32 del 26/11/2014 – ammenda di € 250,00 a carico della Società; squalifica quattro giornate giocatore Zanchin Mattia – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. San Domenico Savio ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano e pubblicate nel Comunicato n. 32 del 26/11/2014 con le quali infliggeva la seguenti sanzioni : ammenda di € 250,00 a carico della Società : “per insulti all’arbitro durante tutta la durata della gara, oltre che insulti ai calciatori avversari, anche con chiaro intento discriminatorio e razzista, in particolare verso un avversario di colore.” - squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Zanchin Mattia : “una volta ammonito ha esageratamente protestato con il direttore di gara sino ad offenderlo e spingerlo”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società San Domenico Savio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi, che ha precisato che le offese rivolte al calciatore Haruna Ibrahim della Società Olympia si sono inserite in un contesto di continui attacchi verbali a tutti i calciatori della squadra avversaria da parte dei tifosi del S.Domenico Savio, senza aver, perciò, un connotato razzista, né espressioni di discriminazione ma unicamente identificative; atteso che il comportamento del pubblico non ha assunto, come meglio precisato oggi dall’arbitro, contenuti razzisti e discriminatori risolvendosi, viceversa, le offese al calciatore di colore Haruna in un trattamento offensivo tenuto anche nei confronti degli altri compagni di squadra; ritenuto peraltro che l’atteggiamento del pubblico non può per sé stesso essere giustificato; Il direttore di gara, per quanto riguarda la posizione del giocatore Zanchin Mattia, ha precisato che la leggera spinta é derivata dall’atteggiamento di quest’ultimo nell’ambito della protesta P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società San Domenico Savio; - di ridurre a € 200,00 la sanzione della ammenda a carico della Società; - di ridurre a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Zanchin Mattia. Essendo il ricorso parzialmente accolto, non é dovuta la tassa reclamo.
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