COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Giovane Italia Polesella Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 21 del 12/11/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara G.I. Polesella-Pontecchio del 2/11/2014; ammenda di € 60,00; Inibizione per giorni 20 Dirigente accompagnatore Fortini Romeo; 1 giornata di squalifica giocatore Segradin Michele – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 11.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Giovane Italia Polesella Avverso delibere Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 21 del 12/11/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara G.I. Polesella-Pontecchio del 2/11/2014; ammenda di € 60,00; Inibizione per giorni 20 Dirigente accompagnatore Fortini Romeo; 1 giornata di squalifica giocatore Segradin Michele - Campionato di 3^ Categoria La Società A.C.D. Giovane Italia Polesella ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo e pubblicate nel Comunicato n. 21 del 12/11/2014 con le quali infliggeva la sanzioni sopra indicate per la posizione irregolare, sotto l’aspetto del tesseramento, del calciatore Segradin Michele. La Corte Sportiva di Appello Territoriale non esamina il ricorso indicato in oggetto e lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 46, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva che recita : “ai reclami ....... nei soli casi in cui il gravame merita su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7 C.G.S. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo”. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere, perché improcedibile, il ricorso proposto dalla Società Giovane Italia Polesella; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 riferita all’incontro G.I. PolesellaPontecchio del 2/11/2014, - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione per giorni 20 a carico del dirigente accompagnatore Fortini Romeo; - di confermare la sanzione della squalifica per una giornata a carico del calciatore Segradin Michele (con decorrenza dalla regolarizzazione del tesseramento per Società della F.I.G.C.); - di confermare la trasmissione alla Procura Federale della F.I.G.C. della documentazione relativa alle gare precedentemente disputate dal calciatore in questione; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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