COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 17.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Sig. Lazzer Alain (Giocatore FCD Gorghense) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 45 del 26/11/2014 – squalifica fino al 31/3/2015 – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 17.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Sig. Lazzer Alain (Giocatore FCD Gorghense) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 45 del 26/11/2014 – squalifica fino al 31/3/2015 – Campionato di Promozione Il Sig. LAZZER Alain (giocatore tesserato per la Società F.C.D. Gorghense), ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 45 del 26/11/2014 con la quale infliggeva a suo carico la sanzione della squalifica fino al 31/3/2015 : “perché a fine gara si avvicinava al collaboratore dell’arbitro Sig. Danieli Carlo e offendeva sia lui che il direttore di gara in maniera assai concitata, passando poi alle minacce di morte. Veniva allontanato per l’intervento dei compagni di gioco”. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale letto il ricorso presentato dal giocatore Lazzer Alain; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il ricorrente; sentito, altresì, l’assistente arbitrale Danieli Carlo, per le vie brevi, che ha confermato integralmente l’episodio nei termini contestati; valutata la sanzione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure che appare congrua rispetto agli addebbiti acclarati; ritenuto il rapporto di gara esaustivo e dettagliato e tenuto conto della fede privilegiata dello stesso (ex art. 35.1.1. del C.G.S.); P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dal giocatore Lazzer Alain (tesserato F.C.D. Corghense); - di confermare la sanzione della squalifica fino al 31/3/2015 a suo carico; - di introitare la tassa versata.
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