COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 17.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Città di Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 3/12/2014 – squalifica fino al 2/2/2015 giocatore Silvestro Alessio – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 17.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.S.D. Città di Venezia Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 46 del 3/12/2014 – squalifica fino al 2/2/2015 giocatore Silvestro Alessio – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Città di Venezia ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 46 del 3/12/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 2/2/2015 a carico del giocatore Silvestro Alessio : “per aver afferrato con le mani la maglia dell'arbitro all'altezza dei fianchi spostandolo di peso verso un avversario. Inoltre prima di uscire dal terreno di gioco ha continuato le proteste, le minacce e gli insulti. Rilevato trattarsi di atto qualificabile come violenza e di applicare la sanzione della squalifica fino a tutto il 2.2.2015”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Città di Venezia; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente assieme al giocatore Alessio Silvestro; sentito, altresì, l’arbitro, per le vie brevi, che ha ribadito la dinamica dello svolgersi degli episodi riguardanti il calciatore Silvestro; considerata equa la sanzione irrogatagli dal Giudice Sportivo di primo grado; tenuto conto della fede privilegiata che riveste il rapporto redatto dall’arbitro (ex art. 35.1.1. del C.G.S.); P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Città di Venezia; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 2/2/2014 a carico del giocatore Silvestro Alessio; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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