COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 17.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Fossalta Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 27 del 26/11/2014 – Applicazione art. 17/2 C.G.S. gara Fossalta Piave – Ponte Crepaldo N. Marina SC del 15/11/2014 – Campionato Locale Juniores

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 17.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Fossalta Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 27 del 26/11/2014 – Applicazione art. 17/2 C.G.S. gara Fossalta Piave – Ponte Crepaldo N. Marina SC del 15/11/2014 – Campionato Locale Juniores La Società A.C.D. Fossalta ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S. Donà e pubblicata nel Comunicato n. 27 del 26/11/2014 con la quale infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara indicata a margine : “emerge dal referto e dal supplemento di rapporto che al 47' del secondo del 2^ tempo,a seguito di un litigio nato sugli spalti tra tifosi,scoppiava anche in campo una concitata e violenta rissa che vedeva coinvolti la maggior parte dei calciatori delle due squadre ed anche un dirigente del Fossalta ,tanto da costringere l'arbitro a sospendere la gara al fine di salvaguardare l'incolumità di dirigenti e giocatori stessi. Emerge,inoltre,che nel corso della rissa l'assistente dell'arbitro del Fossalta Sig. FINOTTO Erminio colpiva intenzionalmente prima con un calcio e poi con la bandierina il calciatore PERISSINOTTO Nicolas "N 5 P.Crepaldo" il quale a sua volta reagiva colpendo più volte con dei pugni al volto il signor FINOTTO Erminio, senza che nemmeno l'intervento di alcuni compagni riuscisse a placarlo” La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Fossalta che chiede la ripetizione della gara indicata a margine; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro il quale ha confermato integralmente il proprio supplemento di rapporto, nel quale ha chiaramente evidenziato il concreto pericolo che la ripresa della gara, dopo oltre quattro minuti di rissa tra alcuni calciatori e dirigenti di entrambe le squadre, avrebbe potuto comportare il reale rischio per l’incolumità dei calciatori stante il permanere dell’animosità dei contendenti; ritenuto pertanto che alla stregua di quanto sopra la Corte non può che confermare la decisione di primo grado P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Fossalta Piave; - di confermare a suo carico la sanzione sportiva della perdita della gara Fossalta - Ponte Crepaldo N.Marina SC per 0-3 (applicazione dell’art. 17/2 C.G.S.); - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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