COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 17.12.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Ponte Crepaldo e N.Marina SC Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 27 del 26/11/2014 – Applicazione art. 17/2 C.G.S. gara Fossalta Piave – Ponte Crepaldo N. Marina SC del 15/11/2014; squalifica per sei giornate giocatore Perissinotto Nicolas – Campionato Locale Juniores
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 17.12.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.C.D. Ponte Crepaldo e N.Marina SC Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 27 del 26/11/2014 – Applicazione art. 17/2 C.G.S. gara Fossalta Piave – Ponte Crepaldo N. Marina SC del 15/11/2014; squalifica per sei giornate giocatore Perissinotto Nicolas – Campionato Locale Juniores L’A.C.D. Ponte Crepaldo e N.Marina SC ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S. Donà e pubblicata nel Comunicato n. 27 del 26/11/2014 con la quale infliggeva : - la sanzione sportiva della perdita della gara indicata a margine : - la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del giocatore Perissinotto Nicolas per i seguenti motivi : “emerge dal referto e dal supplemento di rapporto che al 47' del secondo del 2^ tempo,a seguito di un litigio nato sugli spalti tra tifosi,scoppiava anche in campo una concitata e violenta rissa che vedeva coinvolti la maggior parte dei calciatori delle due squadre ed anche un dirigente del Fossalta ,tanto da costringere l'arbitro a sospendere la gara al fine di salvaguardare l'incolumità di dirigenti e giocatori stessi. Emerge,inoltre,che nel corso della rissa l'assistente dell'arbitro del Fossalta Sig. FINOTTO Erminio colpiva intenzionalmente prima con un calcio e poi con la bandierina il calciatore PERISSINOTTO Nicolas"N 5 P.Crepaldo" il quale a sua volta reagiva colpendo più volte con dei pugni al volto il signor FINOTTO Erminio, senza che nemmeno l'intervento di alcuni compagni riuscisse a placarlo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente non prende in esame la parte del ricorso relativa alla sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, in quanto la Società reclamante non ha osservato quanto disposto dall’art. 46, comma 5 del C.G.S. che recita : “ai reclami ....... nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell’art. 38, comma 7 C.G.S. L’attestazione dell’invio deve essere allegata al reclamo”; letta la parte del ricorso relativa alla sanzione della squalifica per sei giornate nei confronti del giocatore Perissinotto Nicolas; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente l’arbitro che ha totalmente confermato i fatti oggetto del ricorso, come descritti nel referto di gara, fornendo ulteriori e precisi dettagli riguardanti gli addebiti del calciatore Perissinotto; ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata, tanté che il provvedimento disciplinare assunto dal Giudice Sportivo di primo grado appare congruo; tenuto conto della fede privilegiata che riveste il rapporto arbitrale (ex art. 35.1.1. del C.G.S.); P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso proposto dalla Società Ponte Crepaldo Marina SC riguardante la sanzione sportiva della perdita della gara Fossalta-Ponte Crepaldo e N.Marina SC per 0-3 (applicazione dell’art. 17/2 del C.G.S.), - di respingere la parte del ricorso riguardante la sanzione della squalifica per sei giornate a carico del calciatore Perissinotto Nicolas che viene confermata; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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