COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Marco Polo Avverso delibera Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 48 dell’11/12/2014 – Ammenda di € 140,00 a carico della Società; Squalifica fino 22/12/2014 Massaggiatore Trevisan Stefano; Squalifica fino al 22/12/2014 Allenatore Veneran Alessio – Divisione Calcio a Cinque Campionato Femminile di Serie “C”

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 53 DEL 08.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Futsal Marco Polo Avverso delibera Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 48 dell’11/12/2014 – Ammenda di € 140,00 a carico della Società; Squalifica fino 22/12/2014 Massaggiatore Trevisan Stefano; Squalifica fino al 22/12/2014 Allenatore Veneran Alessio – Divisione Calcio a Cinque Campionato Femminile di Serie “C” La Società A.S.D. Futsal Marco Polo ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 48 dell’11/12/2014 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni : - Ammenda di € 140,00 a carico della Società : “per insulti all’arbitro durante la gara e reiterati dopo la fine della stessa”. - Squalifica fino al 22/12/2014 : massaggiatore Trevisan Stefano e allenatore Veneran Alessio. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile la parte del ricorso riguardante la squalifica fino al 22/12/2014 a carico del massaggiatore Trevisan Stefano e dell’allenatore Veneran Alessio, trattandosi di provvedimenti inoppugnabili, perché inferiori ad un mese (cfr. art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S.); letta la parte del ricorso inerente la sanzione della ammenda alla Società; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha integralmente confermato quanto esposto nel rapporto di gara, precisando, peraltro, che le persone che inveivano contro di lui erano circa una ventina e di non essere entrato in contatto con il soggetto, che lo ha affrontato all’uscita del terreno di gioco, in quanto rientrato negli spogliatoi per altra via. Il direttore di gara ha inoltre precisato di non aver mai avuto la sensazione di un pericolo per la propria incolumità fisica. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale, valutate anche le nuove precisazioni fornite dal direttore di gara delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Futsal Marco Polo; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 22/12/2014 a carico del massaggiatore Trevisan Stefano e dell’allenatore Veneran Alessio perché inammissibili; - di ridurre la sanzione della ammenda a carico della Società a € 100,00. Essendo il ricorso parzialmente accolto non è dovuta la tassa di reclamo.
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