COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 14.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Julia Sagittaria Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 52 del 29/12/2014 Applicazione art. 17 C.G.S. e 1 punto di penalizzazione gara Favaro Marcon-Julia Sagittaria del 14/12/2014; Inibizione fino 31/1/2015 Sig. Zanotel Guglielmo; ammenda di € 60,00 alla Società – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 14.01.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.C.D. Julia Sagittaria Avverso delibera Giudice Sportivo C.R. Veneto di cui al Comunicato n. 52 del 29/12/2014 Applicazione art. 17 C.G.S. e 1 punto di penalizzazione gara Favaro Marcon-Julia Sagittaria del 14/12/2014; Inibizione fino 31/1/2015 Sig. Zanotel Guglielmo; ammenda di € 60,00 alla Società - Campionato di Promozione La Società A.C.D. Julia ha inoltrato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo del C.R. Veneto e pubblicata nel Comunicato n. 52 del 29/12/2014 con la quale infliggeva le sanzioni sopra indicate per i seguenti motivi : “accertato da supplemento di referto che la Società Julia Sagittaria, al 1° del secondo tempo, ha sostituito il giocatore Fiorin Andrea (1997) col giocatore Sera Cesare (1992). Rilevato che, con tale sostituzione la Società Julia Sagittaria è contravvenuta all’obbligo di impiegare per tutta la partita tre giocatori nati dopo il 1° gennaio 1994, come da C.U. n.1 del 3/7/2014, il Giudice Sportivo delibera: - di non omologare il risultato conseguito in campo Favaro Marcon – Julia Sagittaria 2 - 0; - di sanzionare la Società Julia Sagittaria con la perdita della partita col peggior punteggio Favaro Marcon – Sagittaria Julia 3 - 0; - di penalizzare la Società Sagittaria Julia di 1 punto in classifica; - di comminare la sanzione amministrativa di Euro 60,00; - di sanzionare il dirigente accompagnatore della Società Julia Sagittaria Sig. Zanotel Guglielmo con l’inibizione a tutto il 31/1/2015”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società Julia Sagittaria; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito, personalmente l’arbitro il quale ha precisato che la sostituzione oggetto di contestazione non ha riguardato il giocatore Sera Cesare (n. 13) ma il giocatore De Toni Giuseppe (n. 14), come risulta anche dal taccuino arbitrale esibito nel corso dell’audizione che riporta il dato corrispondente alla realtà. Ha precisato inoltre che la contraria indicazione risultante dal supplemento di rapporto rilasciato, é stata determinata dall’errata compilazione da parte della Società Julia Sagittaria del foglietto delle sostituzioni acquisito agli atti del giudizio. Alla luce di quanto sopra, rilevato che il calciatore De Toni, entrato in sostituzione del giocatore Fiorin, risponde ai requisiti di età prescritti dal Comunicato n. 1 del C.R.Veneto del 3/7/2014, il reclamo della Società Julia Sagittaria appare fondato. La Corte, peraltro, coglie l’occasione per invitare il Presidente del C.R. Veneto a inoltrare specifiche raccomandazioni alle Società tenute al rispetto della su citata regola, a prestare la massima cura e attenzione nelle operazioni delle sostituzioni dei calciatori e nella documentazione relativa, anche al fine di fornire ai direttori di gara l’opportuna collaborazione per ridurre al minimo i rischi di errore in proposito. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Julia Sagittaria; - di annullare la sanzione della applicazione dell’art. 17 C.G.S. e 1 punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di Promozione e di omologare la gara oggi presa in esame con il risultato acquisito in campo di: Favaro Marcon-Julia Sagittaria 2 - 0; - di annullare la sanzione della ammenda di € 60,00 a carico della Società; - di annullare la sanzione della inibizione fino al 31/1/2015 a carico del Dirigente accompagnatore Zanotel Guglielmo. Essendo il reclamo accolto, non é dovuta la tassa reclamo.
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