COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 14.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S. Monastier Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 33 del 17/12/2014 Squalifica fino 31/3/2015 Allenatore Biasetto Loris – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 DEL 14.01.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S. Monastier Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Treviso di cui al Comunicato n. 33 del 17/12/2014 Squalifica fino 31/3/2015 Allenatore Biasetto Loris - Campionato di 2^ Categoria La Società A.S. Monastier ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Treviso e pubblicata nel Comunicato n. 33 del 17/12/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica sino al 31/3/2015 a carico dell’allenatore Biasetto Loris : “perché si rivolgeva all'arbitro con espressioni denigratorie scurrili ed ingiuriose e lo accusava di parzialità e incapacità. A fine gara iterava le offese,lo minacciava e aggiungeva ulteriori espressioni irrispettose volgari ed ingiuriose”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso ritualmente presentato dalla Società Monastier; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, personalmente l’arbitro che ha confermato il contenuto del rapporto di gara; ritenuto, peraltro, che la sanzione applicata, con riferimento ai fatti esposti dall’arbitro, possa essere meglio determinata in squalifica fino al 28/2/2015 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di parzialmente accogliere il ricorso presentato dalla Società Monastier; - di ridurre al 28/2/2015 la sanzione della squalifica a carico dell’Allenatore Biasetto Loris Essendo il ricorso parzialmente accolto, non é dovuta la tassa reclamo.
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