COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 18.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Opitergina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 4/2/2015 – Sanzione sportiva della perdita della gara Union S.Giorgio Sedico-Opitergina del 25/1/2015 + un punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 100,00 alla Società; Inibizione Dirigente Chiara Cristian fino al 23/02/2015 Campionato di Eccellenza
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 18.02.2015
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso U.S.D. Opitergina Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 60 del 4/2/2015 – Sanzione sportiva della perdita della gara Union S.Giorgio Sedico-Opitergina del 25/1/2015 + un punto di penalizzazione in classifica; Ammenda di € 100,00 alla Società; Inibizione Dirigente Chiara Cristian fino al 23/02/2015 Campionato di Eccellenza La Società U.S.D. Opitergina ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 60 del 4/2/2015 con la quale deliberava le sanzioni indicate in oggetto per i seguenti motivi : “A scioglimento della riserva assunta con C.U. n. 58 del 28.01.2015, la società Union S.Giorgio Sedico ha proposto rituale reclamo avverso la regolarità della partita, disputata il 25.01.2015 contro la società Opitergina, lamentando la posizione irregolare dl Giocatore Ahmed KANAZUE, perché non regolarmente tesserato, in quanto extracomunitario con status 71. La società reclamata ha fatto pervenire controdeduzioni, assumendo l'infondatezza del reclamo, considerato che il giocatore aveva conseguito la cittadinanza italiana con decreto del Capo dello Stato in data 04.06.2014 n. K10/275197, certificato dal sindaco del Comune di residenza. Ha allegato la documentazione relativa. Preso atto di quanto esposto, il reclamo va, comunque, accolto perché fondato. Con C.U. n. 6 del 10.07.2014 sono stati dettati gli adempimenti necessari, perché giocatori, di origine straniera, che hanno acquistato la cittadinanza italiana, possano essere regolarmente tesserati. Alla domanda di tesseramento devono essere necessariamente allegati i documenti ivi previsti, che l'ufficio tesseramenti trasmette a Roma, che provvede alla variazione di stato. Soltanto dopo questo provvedimento, il tesseramento può considerarsi regolare. Non é il caso di specie, in cui i documenti integrativi della domanda sono stati trasmessi il 27.01.2015, cioé dopo la disputa della gara”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Opitergina; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente unitamente ad altro Consigliere della stessa; risultato evidente dalla documentazione in atti che il calciatore Ahmed Kanazue era in posizione di tesseramento irregolare alla data dell'incontro del 25.01.2015, tra la propria squadra "Unione Sportiva Dilettantistica Opitergina Oderzo" e la reclamate avversaria " Union San Giorgio Sedico", essendo il tesseramento perfezionatosi in data 27.01.2015. Più precisamente anche se l'atleta Ahmed Kanazue non aveva più lo status di calciatore extracomunitario, per effetto del decreto di concessione della cittadinanza italiana del giugno 2014, doveva comunque attendere il visto di esecutività (art. 39 N.O.I.F.) da parte del Comitato Regionale Veneto all'esito della propria richiesta di tesseramento, affinché venisse ad essere aggiornato lo status di calciatore da "n.71 nazionalità straniera - extracomunitario (mai tesserato all'estero)” a nazionalità italiana (già tesserato F.I.G.C.). Del resto il comunicato ufficiale regionale n. 6 del 10.07.14 prevede "espressis verbis" che : "qualora la pratica di tesseramento dovesse risultare incompleta si provvederà ad attivare la procedura telematica consentendo alla società di visualizzare l'inadempimento nella pratica di tesseramento con errore. L'impiego dell'atleta sarà subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale. La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento non determina la decorrenza del tesseramento”. Detto ciò, questa Corte, pur confermando l'irregolarità del tesseramento, è, altresì, consapevole che la particolare posizione dell'atleta de qua” non rientra nelle ipotesi contemplate dal comunicato ufficiale n. 6 del 10.07.14 del Comitato Regionale Veneto per gli atleti che hanno acquistato la cittadinanza italiana. Invero, l'atleta Ahmed Kanazue non si trova né nella posizione di primo tesseramento F.I.G.C. di calciatore nato all'estero, né in quella di variazione di "status" per calciatori extracomunitari in possesso di cittadinanza italiana acquisita a stagione sportiva in corso, essendo lo stesso già stato tesserato nell'anno 2013-14 ed avendo acquisito la cittadinanza italiana prima dell'inizio della stagione sportiva in corso. Tutto ciò premesso, in virtù della peculiarità del caso di specie e della lacuna normativa non contemplante la specifica posizione di tesseramento citata, questa Corte ritiene di accogliere parzialmente il ricorso, annullando la decisone del Giudice Sportivo nella sola parte in cui sanziona la società Opitergina Calcio della penalizzazione di un punto in classifica. Rimangono confermate le altre sanzioni. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Opitergina - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara, oggi presa in esame, omologandola c.s. :Union S.Giorgio Sedico – Opitergina 3 - 0; - di annullare la sanzione dell’applicazione di un punto di penalizzazione nella classifica del Campionato di Eccellenza 2014/2015; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 alla Società; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 23/2/2015 alla Sig.a Chiara Cristian (Dirigente accompagnatore). Essendo il ricorso parzialmente accolto, non é dovuta la tassa reclamo.
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