COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 18.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Olimpica Dossobuono Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 21/1/2015 disputa gara a porte chiuse (sanzione sospesa) – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 18.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Olimpica Dossobuono Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 57 del 21/1/2015 disputa gara a porte chiuse (sanzione sospesa) - Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Olimpica Dossobuono ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 57 del 21/1/2015 con la quale deliberava la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, sospendendo l’esecuzione del provvedimento per un anno solare per i seguenti motivi : “riferisce l'arbitro nel referto, che la tifoseria dell’Olimpica Dossobuono, dal 32º del primo tempo fino al termine della gara, gli rivolgeva espressioni ingiuriose a sfondo razziale. Visto il contenuto delle offese, la valutazione dell'Arbitro appare condivisibile, con conseguente applicabilità delle sanzioni previste dall'art 11 C.G.S. delibera quindi : -applicare alla società Olimpica Dossobuono la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse. Visto l'art. 16 comma 2 bis C.G.S., sospende l'esecuzione della sanzione per un anno solare, con l'avvertimento che la reiterazione del comportamento della stessa indole entro detto periodo comporterà l'esecuzione della sanzione sospesa, oltre all'irrogazione di quella prevista per la nuova violazione. L'avverte, altresì, che la commissione di altra violazione della stessa indole oltre il periodo di messa in prova, ma nel termine prescrizionale di quattro anni, sarà valutata agli effetti della recidiva”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Olimpica Dossobuono esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, l’arbitro per le vie brevi che ha precisato che le offese aventi contenuto razziale sono riferibili a singole persone, peraltro non organizzate tra di loro, tali da non poter essere considerate per dimensione e percezione espressione di discriminazione. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello territoriale annulla la sanzione della disputa di una partita a porte chiuse peraltro sospesa, e considerato comunque le espressioni offensive nei confronti del direttore di gara da parte del pubblico di parte della Società Olimpica Dossobuono, infligge la sanzione dell’ammenda di € 50,00.- P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Olimpica Dossobuono; - di annullare la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, compresa la sospensione dell’esecuzione del provvedimento per un anno solare; - di infliggere un’ammenda di € 50,00 a carico della Società. Essendo il ricorso accolto, non é dovuta la tassa reclamo.
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