COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 18.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S. S.Agostino A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 36 dell’11/02/2015 – Squalifica quattro giornate giocatore Dainese Enrico – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 64 DEL 18.02.2015 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S. S.Agostino A.S.D. Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 36 dell’11/02/2015 – Squalifica quattro giornate giocatore Dainese Enrico - Campionato di 2^ Categoria La Società U.S. S.Agostino A.S.D. ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 36 dell’11/2/2015 con la quale deliberava la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Dainese Enrico : “allontanato dal campo per aver evitato una chiara occasione di subire una rete si avvicinava all’arbitro spintonandolo leggermente, pronunciava espressioni lesive del suo prestigio e, uscendo dal campo, lo accarezzava sul viso in segno di scherno”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società S.Agostino esaminata la documentazione ufficiale in atti; ritenuto il rapporto di gara esaustivo e dettagliato e tenuto conto della fede privilegiata dello stesso (ex art. 35.1.1. del C.G.S.); La Corte Sportiva di Appello territoriale non ravvisando nei fatti, così come descritti dal direttore di gara, nessun contenuto di violenza né particolarmente offensivo, ma semplice manifestazione di dissenso, tuttalpiù ironica e leggermente irriguardosa, ritiene più congrua l’adozione della sanzione di n. 2 giornate di squalifica a carico del giocatore Dainese P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società S.Agostino; - di ridurre a due giornate la sanzione della squalifica a carico del calciatore Dainese Enrico. Essendo il ricorso parzialmente accolto,la tassa di reclamo non é dovuta.
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