COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 17.09.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Team Biancorossi Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 13 del 10/09/2014 – squalifica per tre giornate giocatore Toffoli Mattia – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 24 DEL 17.09.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Team Biancorossi Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 13 del 10/09/2014 – squalifica per tre giornate giocatore Toffoli Mattia – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Team Biancorossi ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 13 del 10/09/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Toffoli Mattia : “per condotta violenta nei confronti di un avversario”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Team Biancorossi; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro, che ha ridimensionato la portata del fatto, affermando che la volontarietà era da riferirsi all’azione con la quale il Toffoli tentava di liberarsi dalla trattenuta e non all’azione diretta a colpire l’avversario al petto; ritenuto, pertanto, che la decisione del Giudice di prime cure debba essere modificata in riferimento alla suddetta ricostruzione del fatto in esame P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Team Biancorossi; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Toffoli Mattia. Essendo il ricorso accolto la tassa reclamo non é dovuta.
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