COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 24.09.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Jesolo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 20 del 3/09/2014 – squalifica fino al 31/8/2017 giocatore Zuccon Francesco – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 24.09.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Jesolo Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 20 del 3/09/2014 – squalifica fino al 31/8/2017 giocatore Zuccon Francesco – Campionato di 1^ Categoria La Società A.C.D. Jesolo ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 13 del 3/09/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31/8/2017 a carico del giocatore Zuccon Francesco : “Espulso per aver colpito un giocatore avversario con un violento calcio, allontanandosi dal terreno di gioco provocava lo stesso avversario e gli sputava contro, colpendolo al volto. Tra il primo e il secondo tempo colpiva con un pugno al volto l'A.A. di parte Signor Regini Moreno, provocandogli evidenti danni fisici, tali da non permettergli di portare al termine l'incontro”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Jesolo; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti il legale rappresentante dell’A.C.D. Jesolo e il giocatore Zuccon, assistiti dall’Avv. Roberto Zanata; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che nel confermare il rapporto ed il relativo supplemento, ha precisato che : - i fatti accaduti alla fine del secondo minuto di recupero si sono verificati senza soluzione di continuità (ammonizione del calciatore Cresci Antonio – Jesolo, espulsione dei giocatori Busatto Leonardo e Zuccon Francesco, espulsione dell’allenatore Tosatto Giuseppe – Città di Venezia) e in un breve arco temporale; - non ha mai ripreso il gioco avendo mantenuto l’attenzione sui due giocatori espulsi che si stavano allontanando dal terreno di gioco, constatando di persona l‘episodio dello sputo, precisando che lo stesso é avvenuto a due metri circa dalla sua persona; - successivamente,ha “rincorso” i giocatori e i dirigenti negli spogliatoi dopo aver decretato la fine del primo tempo assistendo al colpo inferto al volto del Regini da parte dello Zuccon circondato nella circostanza da numerose altre persone. Ciò premesso, poiché il referto dell’arbitro riveste prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35,1,1, del C.G.S.; la C.S.A.T. meglio valutati i fatti, ritiene di poter ridurre la sanzione inflitta al calciatore Zuccon Francesco, rideterminandola sino al 31/12/2015 tenuto conto della sua giovane età e della mancanza di precedenti sanzioni disciplinari, nonché del fatto che il pur grave gesto del pugno compiuto dallo stesso, nella circostanza, non era diretto ad un ufficiale di gara e pertanto non si ritiene applicabile il disposto di cui all’art. 19, comma d) del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Jesolo; - di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Zuccon Francesco fino al 31/12/2015. Essendo il ricorso parzialmente accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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