COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 01.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Roverdicré Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 14 del 24/09/2014 – squalifica per tre giornate giocatore Cattozzo Mattia – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 01.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Roverdicré Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato n. 14 del 24/09/2014 – squalifica per tre giornate giocatore Cattozzo Mattia – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Roverdicré ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Rovigo e pubblicata nel Comunicato n. 14 del 24/09/2014 con la quale infliggeva la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Cattozzo Mattia : “per aver colpito con un calcio in modo volontario un avversario che si trovava a terra”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Roverdicré; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito personalmente il calciatore Cattozzo Mattia, assieme ad un delegato della Società ricorrente come da documentazione in atti; sentito, altresì, per le vie brevi l’arbitro che ha precisato di aver visto il calciatore Cattozzo sferrare il calcio al giocatore avversario, così come descritto nel suo referto; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara compilato dall’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata e ciò ai sensi dell’art. 35.1.1. del Codice di Giustizia Sportiva P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.S.D. Roverdicré; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Cattozzo Mattia; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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