COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 08.10.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte della ProcuraFederale F.I.G.C. Nei confronti : – dei Calciatori tesserati all’epoca dei fatti A.C.D. San Fortunato Bassano : Aceti Luca, Alessio Riccardo, Beltramello Alberto, Parolin Marco, Poggi Sandri Andrea, Mbaye Demba – della Società A.C.D. San Fortunato Bassano (ora inattiva)
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 08.10.2014
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento da parte della ProcuraFederale F.I.G.C. Nei confronti : - dei Calciatori tesserati all’epoca dei fatti A.C.D. San Fortunato Bassano : Aceti Luca, Alessio Riccardo, Beltramello Alberto, Parolin Marco, Poggi Sandri Andrea, Mbaye Demba - della Società A.C.D. San Fortunato Bassano (ora inattiva) La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 27/6/2014, pervenuto l’8/7/2014 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale: dei calciatori ACETI Luca, ALESSIO Riccardo, BELTRAMELLO Alberto, PAROLIN Marco, POGGI SANDRI Andrea (già San Fortunato Bassano all’epoca dei fatti) per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione alla disposizione normativa dell’art. 92, comma 1 delle NOIF, per essersi rifiutati – pur in costanza di valido vincolo di tesseramento per la Società A.C.D. San Fortunato Bassano ed in assenza di comprovato e legittimo impedimento – di partecipare alla gara del Campionato di 1^ Categoria San Fortunato-Torreselle in programma per il 15.12.2013; il calciatore MBAYE Demba (già San Fortunato Bassano) per rispondere della violazione dell’obbligo sancito dall’art. 1, comma 3 del C.G.S. per non avere ottemperato, senza giustificato motivo,alle reiterate convocazioni predisposte nel corso dell’attività istruttoria del Collaboratore della Procura Federale; la Società A.C.D. San Fortunato Bassano (ora inattiva) a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2 del C.G.S. in conseguenza della condotta violativa posta in essere dal suo tesserato all’epoca Mbaye Demba. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’odierna udienza del 7/10/2014 AI dibattimento del 7/10/2014 sono risultati presenti : - i calciatori tesserati all’epoca dei fatti per la Società A.C.D. San Fortunato Bassano Sig. ACETI Luca ora tesserato Soc. Rossano, rappresentato dall’Avv. Thomas Stragliotto, come da delega depositata in atti, Sig. PAROLIN Marco ora tesserato Soc. Rossano, rappresentato dall’Avv. Thomas Stragliotto, come da delega depositata in atti Sig. ALESSIO Riccardo ora tesserato Soc. Real Stroppari Sig. BELTRAMELLO Alberto ora tesserato Soc. Transvector Sig. POGGI SANDRI Andrea ora tesserato Polisportiva S.Anna 03 - il Dott. Salvatore SCIUTO : in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. - non si sono presentati all’udienza del 7/10/2014 Il Sig. MBAYE Demba ora tesserato Soc. Marchesane la Società ASD S.Fortunato Bassano ora inattiva Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite interessate presenti alla riunione del 7/10/2014, le stesse hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del C.G.S., ritenuto ancora applicabile al presente procedimento “ratione temporis”, nella seguente misura : a carico di ACETI Luca ora calciatore Soc. Rossano a carico di PAROLIN Marco ora calciatore Soc. Rossano a carico di ALESSIO Riccardo ora calciatore Soc. Real Stroppari a carico di BELTRAMELLO Alberto ora calciatore Soc. Transvector a carico di POGGI SANDRI Andrea ora calciatore Pol. S,Anna 03 squalifica fino al 22 Novembre 2014, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. Per quanto riguarda la posizione dei seguenti soggetti deferiti : Sig. MBAYE Demba ora calciatore Soc. Marchesane Società ASD S.Fortunato Bassano ora inattiva il rappresentante della Procura ha proposto i seguenti provvedimenti disciplinari, non essendo applicabile il patteggiamento : a carico del Sig. MBAYE Demba ora calciatore Soc. Marchesane : squalifica per mesi due a carico dell’ASD S.Fortunato Bassano ora inattiva : ammenda di € 55.00.- Il Tribunale Federale Territoriale - ritenuto che il presente procedimento continui a essere regolato ai sensi dell’art. 64 del C.G.S. del C.O.N.I. dalle previgenti disposizioni - ritenuta la congruità delle sanzioni di cui sopra in relazione ai fatti ascritti - visto l’art. 23 del C.G.S. e ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto articolo dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico di ACETI Luca ora calciatore Soc. Rossano a carico PAROLIN Marco ora calciatore Soc. Rossano a carico ALESSIO Riccardo ora calciatore Soc. Real Stroppari a caricoBELTRAMELLO Alberto ora calciatore Soc. Transvector a carico Sig. POGGI SANDRI Andrea ora calciatore Pol. S.Anna 03 squalifica fino al 22 Novembre 2014, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. Il Tribunale Federale Territoriale per quanto riguarda il calciatore MBAYE Demba (ora tesserato Marchesane) e la Società A.C.D. San Fortunato Bassano che non si sono presentati (relativamente a quest’ultima, il certificato medico fatto pervenire dal Presidente della stessa, appare troppo risalente nel tempo per giustificare quale legittimo impedimento la mancata partecipazione) - ritenuta la fondatezza degli addebiti rispettivamente ascritti e documentalmente provati - ritenuto inoltre che il presente procedimento continui a essere regolato ai sensi dell’art. 64 del C.G.S. del C.O.N.I. dalle previgenti disposizioni - ritenuta altresì la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura Federale dispone l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. MBAYE Demba ora calciatore Soc. Marchesane : squalifica per mesi due con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato a carico dell’ASD S.Fortunato BASSANO ora inattiva : ammenda di € 55.00.-
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