COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 08.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Torre di Mosto Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 17 del 24/9/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Teglio Veneto-Torre di Mosto del 14/09/2014; ammenda di € 50,00 alla Società – Trofeo Veneto Orientale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 DEL 08.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Torre di Mosto Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di cui al Comunicato n. 17 del 24/9/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Teglio Veneto-Torre di Mosto del 14/09/2014; ammenda di € 50,00 alla Società – Trofeo Veneto Orientale La Società U.S.D. Torre di Mosto ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 17 del 24/9/2014 con la quale infliggeva la sanzione sportiva della perdita della gara Teglio Veneto-Torre di Mosto per la partecipazione all’incontro di un giocatore che non ne aveva titolo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Torre di Mosto; esaminata la documentazione ufficiale in atti; esperiti accertamenti inerenti la posizione del calciatore Carrer Loris al momento del suo impiego nell’incontro emarginato, presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto; constatato che il predetto l’Ufficio Tesseramento ha comunicato che il tesseramento del Carrer é stato ratificato con decorrenza 13/9/2014; constatata, alla luce di quanto accertato, la regolare partecipazione del calciatore Carrer Loris all’incontro Teglio Veneto-Torre diMosto del 14/9/2014 P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Torre di Mosto; - di confermare la validità della gara oggi presa in esame con il seguente risultato : Teglio Veneto-Torre di Mosto 2 - 2 (risultato acquisito in campo); - di annullare la sanzione della ammenda di € 50,00 a carico della Società. Essendo il ricorso accolto non é dovuta la tassa reclamo.
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