COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 15.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S. Gazzeraolimpia Chirignago Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 13 dell’1/10/2014 – Ammonizione alla Società mancata disputa gara Campalto San Benedetto-Gazzeraolimpia Chirignago – Campionato Giovanissimi Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 15.10.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.S. Gazzeraolimpia Chirignago Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 13 dell’1/10/2014 – Ammonizione alla Società mancata disputa gara Campalto San Benedetto-Gazzeraolimpia Chirignago – Campionato Giovanissimi Provinciale La Società Gazzeraolimpia Chirignago ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia e pubblicata nel Comunicato n. 13 dell’1/10/2014 con la quale infliggeva la sanzione della ammonizione a carico della Società per la mancata disputa della gara emarginata : “l'arbitro, dopo aver fatto il riconoscimento delle due squadre, non autorizzava l'ingresso in campo ai dirigenti del Campalto perchè sprovvisti sia delle tessere personali, della richiesta di tesseramento, sia della lista complessiva dei dirigenti. A tale decisione i dirigenti locali si rifiutavano di far scendere in campo la squadra. I dirigenti delGazzera Ch., pur avendo la richiesta di tesseramento e quindi la possibilità di entrare in campo, solidali con la soc. ospitante,si rifiutavano anche essi di giocare. Il direttore di gara, preso atto delle decisioni dei responsabili delle squadre,atteso un tempo di 35' ,lasciava gli impianti. Il G.S. rilevato che per quanto riguarda le modalità di tesseramento dei dirigenti erano state emesse in vari C.U. tra cui l'ultimo, il n° 10 del 17/9/2014,tenendo conto delle difficoltà oggettive usuali di inizio stagione che hanno le società ,delibera, in applicazione dell'art. 17 comma 1 del C.G.S., di assegnare partita persa per 3-0 ad entrambe le società infliggendo loro una ammonizione”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Gazzeraolimpia Chirignago con il quale chiede l’annullamento della sanzione della ammonizione a suo carico assunta in prima istanza; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata congrua la decisione di “prime cure”, attesa la mancata disputa della partita imputabile ad autonoma ed ingiustificata scelta di entrambe le Società; si conferma, alla luce di quanto sopra esposto, le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia a carico della Società opponente P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Gazzeraolimpia Chirignago; - di confermare la sanzione della ammonizione a carico della Società; Poiché il ricorso é stato respinto dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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