COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 15.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Altair Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 22 dell’8/10/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Altair-S.Francesco Ariston del 4/10/2014; inibizione sino all’1/11/2014 dirigente accompagnatore Keller Gianfranco; ammenda € 50,00 alla Società – Campionato Juniores Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 15.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Altair Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 22 dell’8/10/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Altair-S.Francesco Ariston del 4/10/2014; inibizione sino all’1/11/2014 dirigente accompagnatore Keller Gianfranco; ammenda € 50,00 alla Società – Campionato Juniores Provinciale La Società U.S.D. Altair ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza e pubblicate nel Comunicato n. 22 dell’8/10/2014 con le quali infliggeva i seguenti provvedimenti disciplinari : - sanzione sportiva della perdita della gara emarginata per 0-3 per la posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Alba Matteo. - inibizione sino all’1/11/2014 a a carico del dirigente accompagnatore Keller Gianfranco; - ammenda di € 50,00 alla Società. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Altair; esaminata la documentazione ufficiale in atti; effettuati i dovuti accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, dai quali é risultato che la Società Altair ha inoltrato la richiesta di tesseramento intestata al giocatore Alba Matteo il 4/10/2014 e cioé lo stesso giorno della disputa della gara, come del resto ammesso anche da parte della Società ricorrente; constatato, che l’art. 61, comma 5 delle N.O.I.F., stabilisce che “il calciatore sprovvisto di tessera, se prevista, o non ancora registrato nei tabulati, può prendere ugualmente parte alle gare qualora il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra attesti per iscritto, con conseguente responsabilità propria e della Società - che il calciatore stesso é regolarmente tesserato o che la Società ha inoltrato al competente organo federale entro il giorno precedente la gara una regolare richiesta di tesseramento; rilevato che il dirigente accompagnatore della squadra dell’Altair ha dichiarato, con la sottoscrizione apposta nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara Altair-S.Francesco Ariston del 4/10/2014, che gli stessi erano regolarmente tesserati nel rispetto delle norme vigenti; constatata irregolare, alla luce di quanto sopra esposto, la partecipazione del calciatore Alba Matteo all’incontro oggi preso in esame P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società - di confermare l’applicazione dell’art. 17, comma 5 del C.G.S. a carico della Società Altair, confermando l’omologazione della gara con il seguente risultato Altair – S.Francesco Ariston 0-3; - di confermare la sanzione della inibizione sino all’1/11/2014 a carico del dirigente accompagnatore Keller Gianfranco; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 50,00 a carico della Società Altair. Poiché il ricorso é stato respinto, dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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