COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 15.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Belvedere Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 21 dell’8/10/2014 – Squalifica quattro giornate giocatore Maino Ernesto, squalifica tre giornate giocatore Busatto Mattia – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 15.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Belvedere Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di Bassano di cui al Comunicato n. 21 dell’8/10/2014 – Squalifica quattro giornate giocatore Maino Ernesto, squalifica tre giornate giocatore Busatto Mattia – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Belvedere ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Bassano pubblicate nel Comunicato n. 21 dell’8/10/2014 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni : - squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Maino Ernesto : “il giocatore espulso per condotta ingiuriosa minacciava ripetutamente l'arbitro cercando il contatto fisico con lo stesso, in ciò impedito solo grazie all'intervento del proprio capitano. Usciva dal campo con linguaggio blasfemo e si posizionava sulle tribune da dove continuava ad insultare il direttore di gara”. - Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Busatto Mattia : “protestava con l'arbitro che aveva fischiato l'interruzione del gioco per assegnare un fallo a proprio favore. La protesta, accompagnata da linguaggio blasfemo, comportava un provvedimento di espulsione che veniva eseguito solo grazie all'intervento del capitano della squadra che riusciva a far abbandonare il campo dal giocatore. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Belvedere; esaminata la documentazione ufficiale in atti; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; ritenuta più congrua alla fattispecie come sopra descritto in detto rapporto la sanzione della squalifica per due giornate da infliggere al giocatore Busatto Mattia; quanto alla posizione del calciatore Maino Ernesto la Corte ritiene le violazioni ascritte del tutto dimostrate e congrua la sanzione applicata P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Belvedere; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Maino Ernesto; - di ridurre a due giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Busatto Mattia. Essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa reclamo non é dovuta.
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