COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 15.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Due Monti Abano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 16 del 2/10/2014 – squalifica sino al 30/11/2014 massaggiatore Norbiato Filippo – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 15.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Due Monti Abano Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 16 del 2/10/2014 – squalifica sino al 30/11/2014 massaggiatore Norbiato Filippo – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Due Monti Abano ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova e pubblicata nel Comunicato n. 16 del 2/10/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica sino al 30/11/2014 a carico del massaggiatore Norbiato Filippo : “ a fine gara prendeva con forza la spalla dell’arbitro facendolo girare su sé stesso e pronunciando grave espressione offensiva e lesiva del suo prestigio”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Due Monti Abano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente sentito, inoltre, personalmente l’arbitro che ha precisato che il gesto del Norbiato di girarlo per attirare la sua attenzione, pur avendo i connotati della vigorosità e certamente qualificabile come maleducato, non può altresì identificarsi come violento; la Corte, preso atto della precisazione resa dal direttore di gara, ritiene di accogliere parzialmente il ricorso oggi preso in esame e di ridurre la squalifica del Sig. Norbiato Filippo al 3/11/2014. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Due Monti Abano; - di ridurre al 3/11/2014 la sanzione della squalifica a carico del massaggiatore Norbiato Filippo. Essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa reclamo non é dovuta.
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