COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 15.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso G.S. Boara Pisani Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 28 del 1°/10/2014 – squalifica allenatore Selleri Michele sino all’1/12/2014; squalifica massaggiatore Milan Alberto sino al 22/12/2014; inibizione dirigente accompagnatore Massari Cristian sino all’1/12/2014 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 15.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso G.S. Boara Pisani Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 28 del 1°/10/2014 – squalifica allenatore Selleri Michele sino all’1/12/2014; squalifica massaggiatore Milan Alberto sino al 22/12/2014; inibizione dirigente accompagnatore Massari Cristian sino all’1/12/2014 – Campionato di 1^ Categoria La Società G.S. Boara Pisani ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 28 dell’1/10/2014 con le quali infliggeva le seguenti sanzioni : - Squalifica allenatore Selleri Michele sino all’1/12/2014 : “per offese rivolte all’arbitro all’interno del campo di gioco”; - Squalifica massaggiatore Milan Alberto sino al 22/12/2014; “espulso per gravi offese all’arbitro, le reiterava ed aggravava a fine partita nel recinto degli spogliatoi”; - Inibizione dirigente accompagnatore Massari Cristian sino all’1/12/2014 : “per gravi offese rivolte all’arbitro al rientro negli spogliatoi”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Boara Pisani; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente assieme ai Signori Selleri e Milan; sentito, peraltro, personalmente l’arbitro che ha precisato che per quanto riguarda l’allenatore Selleri Michele e il Dirigente accompagnatore Massari Cristian l’episodio offensivo si é concretizzato in una unica offesa accompagnata da un gesto di protesta in ordine a una sua decisione tecnica; per quanto riguarda, viceversa, la posizione del massaggiatore Milan Alberto l’atteggiamento offensivo verso l’arbitro si é protratto nel tempo, manifestandosi durante e dopo la disputa della partita e assumendo aspetti particolarmente gravi e antisportivi nell’insinuare la malafede del direttore di gara, arrivando a sostenere che lo stesso si sarebbe fatto pagare in occasione di un contatto con l’allenatore avverso, avvenuto tra il primo ed il secondo tempo P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Boara Pisani; - di ridurre al 20/10/2014 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Selleri Michele; - di confermare la sanzione della squalifica a carico del massaggiatore Milan Alberto sino al 22/12/2014; - di ridurre al 20/10/2014 la sanzione della inibizione a carico del dirigente accompagnatore Massari Cristian. Essendo il ricorso parzialmente accolto la tassa reclamo non é dovuta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it