COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 22.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Alpo Lepanto Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 20 dell’8/10/2014 –Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Alpo Lepanto-Castel d’Azzano del 28/9/2014 – Inibizione sino 5/11/2014 dirigente accompagnatore Vantini Luigi; Squalifica una giornata giocatore Bouakou Momrad; ammenda € 100,00 a carico Società – Campionato Alllievi Provinciale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 22.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Alpo Lepanto Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 20 dell’8/10/2014 –Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Alpo Lepanto-Castel d’Azzano del 28/9/2014 – Inibizione sino 5/11/2014 dirigente accompagnatore Vantini Luigi; Squalifica una giornata giocatore Bouakou Momrad; ammenda € 100,00 a carico Società - Campionato Alllievi Provinciale La Società A.S.D. Alpo Lepanto ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicate nel Comunicato n. 20 dell’8/10/2014 con le quali infliggeva le sanzioni indicate a margine per la partecipazione irregolare del calciatore Bouakou Momrad alla gara Alpo Lepanto – Castel d’Azzano del 28/9/2014. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Alpo Lepanto; esaminata la documentazione ufficiale in atti; effettuati i necessari controlli presso l’Ufficio Tesseramento della Delegazione Provinciale; rilevato che il predetto Ufficio Tesseramento, in base ad ulteriori verifiche, ha ratificato la richiesta di tesseramento del calciatore Bouakou Momrad a decorrere dal 27/9/2014, stante l’ineccepibilità della documentazione fornita e del rispetto dei termini di presentazione da parte dell’U.S.D. Alpo Lepanto; constatata, alla luce di quanto sopra, la regolarità della partecipazione del calciatore Bouakou Momrad alla gara oggi presa in esame, in quanto lo stesso é risultato cittadino di nazionalità italiana La Corte Sportiva di Appello Territoriale P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Alpo Lepanto; - di annullare i seguenti provvedimenti disciplinari : sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in base al disposto di cui all’art. 17/5 C.G.S.; inibizione fino al 5/11/2014 a carico del Sig. Vantini Luigi che svolgeva le funzioni di dirigente accompagnatore; ammenda di € 100,00.- alla Società; squalifica per una giornata giocatore Bouakou Momrad. - di confermare la validità della gara oggi presa in esame, omologandola con il risultato acquisito in campo di: Alpo Lepanto – Castel d’Azzano 2 - 0. Essendo il ricorso accolto, non é dovuta la tassa reclamo.
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