COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 22.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Piombinese Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 15/10/2014 – squalifica per quattro giocatore Peron Nicola – Campionato Giovanissimi Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 22.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Piombinese Calcio Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 34 del 15/10/2014 – squalifica per quattro giocatore Peron Nicola – Campionato Giovanissimi Regionale La Società A.S.D. Piombinese Calcio ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 34 dell’15/10/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Peron Nicola : “una giornata per l’espulsione e tre giornate perché dopo la notifica del provvedimento ha sputato verso l’arbitro senza colpirlo.” La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Piombinese Calcio; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, il direttore di gara che ha confermato quanto riportato sul referto arbitrale; ritenuto il rapporto di gara esaustivo e dettagliato e tenuto conto della fede privilegiata dello stesso (ex art. 35.1.1. del C.G.S.); ritenuto, pertanto, la sussistenza dei fatti ascritti al calciatore Peron e la sanzione applicata congrua agli stessi P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Piombinese Calcio; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Peron Nicola; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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