COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 22.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Valtramigna Cazzano Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 19 del 24/9/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Valtramigna Cazzano – Locara del 14/9/2014; Inibizione sino al 19/10/2014 Sig. Castagna Lucio; Ammenda di € 50,00 – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 22.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. Valtramigna Cazzano Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Vicenza di cui al Comunicato n. 19 del 24/9/2014 – Applicazione art. 17/5 C.G.S. gara Valtramigna Cazzano - Locara del 14/9/2014; Inibizione sino al 19/10/2014 Sig. Castagna Lucio; Ammenda di € 50,00 – Campionato di 2^ Categoria La Società U.S.D. Valtramigna Cazzano ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza pubblicate nel Comunicato n. 19 del 24/9/2014 con le quali infliggeva le sanzioni indicate in oggetto per la posizione irregolare del giocatore Tirapelle Alessio sotto l’aspetto del tesseramento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Valtramigna Cazzano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; effettuati i necessari controlli presso l’Ufficio Tesseramento del C.R.V. rilevato che il predetto Ufficio Tesseramento, in base ad ulteriori verifiche, ha ratificato la richiesta di tesseramento del calciatore Tirapelle Alessio a decorrere dal 27/8/2014, stante l’ineccepibilità della documentazione fornita e del rispetto dei termini di presentazione da parte dell’U.S. Valtramigna Cazzano; constatata, alla luce di quanto sopra, la regolarità della partecipazione del calciatore Tirapelle alla gara oggi presa in esame P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Valtramigna Cazzano; - di annullare i seguenti provvedimenti disciplinari : sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3 in base al disposto di cui all’art. 17/5 C.G.S.; inibizione sino al 19/10/2014 a carico del dirigente accompagnatore Castagna Lucio; ammenda di € 50,00.- alla Società; - di confermare la validità della gara oggi presa in esame, omologandola con il risultato acquisito in campo di: Valtramigna Cazzano – Locara 5 – 2. Essendo il ricorso accolto, non é dovuta la tassa reclamo.
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