COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 22.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Pol. Stientese Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 28 dell’1/10/2014 –Rifusione danni alla Società Villanovese per furto avvenuto occasione gara Stientese-Villanovese del 21/9/2014, ammenda di € 150,00 alla Società – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 22.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso Pol. Stientese Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 28 dell’1/10/2014 –Rifusione danni alla Società Villanovese per furto avvenuto occasione gara Stientese-Villanovese del 21/9/2014, ammenda di € 150,00 alla Società – Campionato di 1^ Categoria La Società Pol. Stientese ha inoltrato ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 28 dell’1/10/2014 : 1)ammenda di € 150,00 per aver tenuto un comportamento contrario allo spirito prescritto dall’art. 1 C.G.S. e comportamento negligente per non aver custodito in modo adeguato lo spogliatoio dall’ingerenza di persone estranee e non autorizzate; 2)decisione “di porre a carico della società Stientese il risarcimento del danno patito dai giocatori della società Villanovese, dietro esibizione delle denunce sporte ai CC intervenuti e presentazione dei documenti di spesa per il reintegro degli oggetti asportati, diminuito in base allo stato d'uso rispetto al momento dell'acquisto e riferito ad oggetti della medesima qualità e tipologia”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Stientese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente assistiti dal Dott. Enrico Ferrarese; ritenuta congrua, in relazione ai fatti ascritti, la decisione dell’applicazione dell’ammenda di € 150,00 alla Società Stientese, indicata al punto 1) del precedente paragrafo; rilevato che il provvedimento del Giudice Sportivo, descritto al punto 2) del precedente paragrafo, deve intendersi come un invito alle Società rispettivamente, di pagare i danni e di fornire documentazione idonea a comprovarne l’ammontare; considerato, pertanto che allo stato non ricorrono gli estremi per configurare l’insorgere di una controversia economica tra Società, che farebbe scattare la competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche della F.I.G.C., ai sensi dell’art. 28, comma 3, lettera a) del C.G.S., dovendosi invece in ogni caso escludere la giurisdizione del giudice ordinario P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Stientese; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 150,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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