COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 29.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Aurora Marchesino Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 21 del 16/10/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Raimondi Matteo – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 29.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Aurora Marchesino Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 21 del 16/10/2014 – Squalifica per tre giornate giocatore Raimondi Matteo – Campionato di 3^ Categoria La Società A.C.D. Aurora Marchesino ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona pubblicata nel Comunicato n. 21 del 16/10/2014 con la quale infliggeva la seguente sanzione : - squalifica per tre giornate a carico del calciatore Raimondi Matteo : “per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Aurora Marchesino; esaminata la documentazione ufficiale in atti; valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di prime cure che riflette sul piano fattuale e sanzionatorio l’episodio oggetto del presente giudizio, talché la squalifica a carico del calciatore Raimondi appare assolutamente congrua P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Aurora Marchesino; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Raimondi Matteo; di disporre l’addebito della tassa non versata.
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