COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 29.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S. Bonarubiana Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 21 del 16/10/2014 – Squalifica fino al 3/12/2014 giocatore Tobaldo Francesco – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 29.10.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso U.S. Bonarubiana Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 21 del 16/10/2014 – Squalifica fino al 3/12/2014 giocatore Tobaldo Francesco – Campionato di 3^ Categoria La Società ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona e pubblicata nel Comunicato n. 21 dell’16/10/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino al 3/12/2014 a carico del giocatore Tobaldo Francesco : “per aver mantenuto un comportamento gravemente offensivo, minaccioso, intimidatorio e blasfemo nei confronti del direttore di gara durante e a fine gara e per aver, altresì, tentato di colpire con un pugno l'arbitro (scongiurato solo dall'intervento di un altro giocatore).” La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Bonarubiana esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società ricorrente, munito di delega come da documento in atti; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato i fatti riportati nel rapporto di gara, tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Bonarubiana; - di confermare la sanzione della squalifica fino al 3/12/2014 a carico del calciatore Tobaldo Francesco; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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