COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 29.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Villanovese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 17/10/2014 – squalifica allenatore Marini Emiliano sino all’1/12/2014 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 38 DEL 29.10.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Villanovese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 35 del 17/10/2014 – squalifica allenatore Marini Emiliano sino all’1/12/2014 – Campionato di 1^ Categoria La Società A.S.D. Villanovese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 35 del 17/10/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica fino all’1/12/2014 a carico dell’allenatore :Marini Emiliano :”allontanato dal terreno di gioco per gravi offese nei confronti dell’arbitro, accompagnate da espressioni blasfeme. Uscendo dal terreno di gioco reiterava gli insulti verso il direttore di gara e anche verso l’associazione arbitrale”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Villanovese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il rappresentante della Società opponente munito di delega, come da documento in atti, assieme all’allenatore Marini; sentito, peraltro, l’arbitro per le vie brevi il quale ha confermato di aver allontanato l’allenatore a cagione delle offese rivolte da quest’ultimo nei suoi confronti, reiterate poi dopo la notifica del provvedimento di espulsione; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Villanovese; - di confermare la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Marini Emiliano sino all’1/12/2014; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata
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