COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 05.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Caerano Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 22/10/2014 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Caerano – Ponzano del 18/10/2014 + 1 punto di penalizzazione; inibizione sino al 3/11/2014 dirigente accompagnatore De Vita Pietro; ammenda di € 60,00.- Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 05.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Calcio Caerano Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 36 del 22/10/2014 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Caerano – Ponzano del 18/10/2014 + 1 punto di penalizzazione; inibizione sino al 3/11/2014 dirigente accompagnatore De Vita Pietro; ammenda di € 60,00.- Campionato Juniores Regionale La Società A.S.D. Calcio Caerano ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 36 del 22/10/2014 con le quali infliggeva i provvedimenti disciplinari indicati in epigrafe per aver contravvenuto alla regola relativa all’impiego dei giocatori “fuori quota”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Calcio Caerano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme ai giocatori Favero Federico, Alijai Armen e Bonotto Pietro; sentito, altresì, personalmente l’arbitro; confrontato il rapporto di gara con il taccuino personale del medesimo, esibito in sede di audizione; accertato che l’arbitro ha omesso di indicare nel rapporto di gara una sostituzione, avvenuta sempre al 15’ del secondo tempo ed operata dalla società Caerano tra altri due calciatori della società, come descritto nel ricorso; tenuto conto che l’arbitro ha dichiarato di non poter escludere con certezza di aver errato nel trascrivere nel rapporto di gara la sostituzione avvenuta al 15° del secondo tempo del calciatore del Caerano Favero Federico (anno 1996) con il calciatore Alijai Armen avente il n. 17 (anno 1995), essendo possibile, invece, che il calciatore del Caerano effettivamente subentrato sia stato il n. 14 Bonotto Pietro (anno 1997); considerato che appare verosimile l’errore di trascrizione da parte dell’arbitro dell’avvenuta sopra descritta sostituzione, avendo probabilmente confuso il numero 14 con il numero 17, come coerentemente e plausibilmente descritto nel ricorso del Caerano e come appare possibile anche in relazione all’avvenuta omessa trascrizione di altra contestuale sostituzione del Caerano, pur avvenuta, ma non riportata nel rapporto di gara, anche se registrata nel taccuino personale dell’arbitro, P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere il ricorso presentato dalla Società Calcio Caerano - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara oggi presa in esame e di omologarla con il seguente risultato acquisito in campo : Caerano – Ponzano 0-2; - di annullare il provvedimento dell’applicazione di 1 punto di penalizzazione in classifica; - di annullare la sanzione della inibizione sino al 3/11/2014 a carico del dirigente accompagnatore De Vita Pietro; - di annullare la sanzione dell’ammenda di € 60,00.- a carico della Società. Essendo il ricorso accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it