COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 12.11.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte del Procuratore Federale Nei confronti : – del Sig. Bortolotto Luigino – Calcio Montebelluna S.r.l. – della Società Calcio Montebelluna S.r.l.

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 12.11.2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Deferimento da parte del Procuratore Federale Nei confronti : - del Sig. Bortolotto Luigino – Calcio Montebelluna S.r.l. - della Società Calcio Montebelluna S.r.l. La Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale per i seguenti motivi : il Sig. Luigino BORTOLOTTO, Responsabile Settore Giovanile Calcio Montebelluna S.r.l. “e nella circostanza Rappresentante della Società, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. con riferimento a quanto descritto dalla L.N.D. con Comunicato Ufficiale n. 201 per la stagione sportiva 2011/2012, pubblicato il giorno 22/5/2012, per aver pattuito in qualità di rappresentante della Società Calcio Montebelluna, con il Sig. Pierluigi Toniutto allenatore di base, un accordo economico superiore ai massimali previsti nelle citate disposizioni normative al momento della stipula ed indicato nella parte motiva dell’allegato atto di deferimento”; la Società Calcio Montebelluna S.r.l. “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. delle violazioni ascritte al Sig. Bortolotto Luigino e Toniutto Pierluigi ex art.. 1, comma 1 del C.G.S.” Il Tribunale Federale Territoriale, nel corso della riunione del 7/10/2014 ha rilevato che allo stato non vi era la prova del perfezionamento del procedimento di notifica da parte del Sig. Luigino Bortolotto (all’epoca dei fatti Tesserato per la Società Montebelluna) per cui ha deciso di riconvocare i soggetti deferiti, rinviando le decisioni in una udienza successiva. Il T.F.T. aveva inoltre letto la memoria difensiva pervenuta dal Calcio Montebelluna con la quale giustificava anche la mancata presenza di un proprio rappresentante al predetto dibattimento del 7/10/2014. Al dibattimento dell’11/11/2014 é risultato presente soltanto il Dott. Salvatore SCIUTO, in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C., mentre sono risultati ancora assenti : - il Sig. Luigino BORTOLOTTO tesserato all’epoca dei fatti per la Società Calcio Montebelluna S.r.l. - la Società : Calcio Montebelluna S.R.L., Il Rappresentante della Procura ha esposto i fatti e i motivi del deferimento dei soggetti sopra indicati e ha proposto a carico degli stessi l’irrogazione dei seguenti provvedimenti disciplinari : - a carico del Sig. Luigino BORTOLOTTO, tesserato all’epoca dei fatti per la Società Calcio Montebelluna S.r.l. : squalifica per mesi tre - a carico della Società Calcio Montebelluna S.R.L. : ammenda di € 500,00.- Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato : - che, a seguito dell’irreperibilità del Sig. Bortolotto della prima notifica di convocazione, con la seconda notifica si evidenziava che l’agente postale attestava il trasferimento dello stesso a sede non nota, - che la Società deferita, pur ritualmente convocata non si presentava al dibattimento odierno; - vista la regolarità della notifica nei confronti della Società Calcio Montebelluna S.r.l.; - rilevato quindi che la notificazione ai soggetti deferiti può considerarsi perfezionata ai sensi dell’art. 38, comma 8, lettera b) del C.G.S., - ritenuto che il presente procedimento continui a essere regolato ai sensi dell’art. 64 del C.G.S. del C.O.N.I. dalle previgenti disposizioni - ritenuta la congruità delle sanzioni proposte dal Rappresentante della Procura di cui sopra, in relazione ai fatti ascritti dispone l’applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari . - a carico del Sig. Luigino BORTOLOTTO, tesserato all’epoca dei fatti per la Società Calcio Montebelluna S.r.l. : squalifica per mesi tre (a decorrere dal primo tesseramento utile presso Società della F.I.G.C.) - a carico della Società Calcio Montebelluna S.R.L. : ammenda di € 500,00.-
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