COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 12.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. S. Michele 2009 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 29/10/2014 – Ripetizione gara S.Michele 2009 – La Saccisica del 29/10/2014 – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 12.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso U.S.D. S. Michele 2009 Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 21 del 29/10/2014 – Ripetizione gara S.Michele 2009 - La Saccisica del 29/10/2014 – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S.D. S. Michele 2009 ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova pubblicata nel Comunicato n. 21 del 29/10/2014 con la quale assumeva la decisione sopra indicata per i seguenti motivi : “risulta dal rapporto arbitrale che al minuto 21’ del 2° tempo, dopo essere stato espulso per doppia ammonizione (la prima per fallo di gioco e la seconda per avere reagito con un insulto all'arbitro), il giocatore Cozzolino Giuseppe de "La Saccisica" si è avvicinato al direttore di gara e lo ha spinto con entrambe le mani facendolo indietreggiare ma senza farlo cadere, procurandogli un momentaneo intenso dolore al petto, e aggiungendo minacciosamente che lo avrebbe "aspettato fuori". A seguito di questo episodio l'arbitro ha dichiarato che non si sentiva più in grado di portare a termine la gara "a causa delle violenza subita". Inizialmente i due capitani erano riusciti a convincerlo a riprendere la partita ma, dopo che un giocatore de "La Saccisica" ha protestato vivacemente per una ammonizione subita, facendo nascere una discussione animata tra altri due giocatori, l'arbitro non si è definitivamente più trovato nelle necessarie condizioni di serenità e ha decretato l'anticipata conclusione della gara. L'art. 64, comma 2° comma delle NOIF, stabilisce che "l'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere". Secondo l'autorevole insegnamento della CAF, però "è principio più volte affermato dagli organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (attuali artt.64 n.2 delle NOIF e art.17 n.4 lettera c) del CGS), che la decisione del Direttore di Gara di non portare a termine l'incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatto tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità, ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza, la situazione di pericolo deve essere "reale" e non semplicemente "supposta" e basata su "impressioni" del Direttore di Gara" (decisione n. 9 pubblicata sul bollettino n. 23 del 18/03/1999, relativamente alla gara Torrenieri - Serre del6/12/1998). Viceversa, dalla lettura del rapporto arbitrale sembra di capire che lo spintone del calciatore Cozzolino all'arbitro e la frase minacciosa successivamente rivoltagli, seppure, ovviamente, deprecabili e fonte di responsabilità individuale, siano stati due episodi circoscritti al loro autore, e che non abbiano determinato un'effettiva impossibilità di proseguire la gara (dato anche l'atteggiamento collaborativo dei due capitani),così come non l'hanno impedita le proteste poste in essere da altri giocatori, che avrebbero potuto essere controllate mediante l'utilizzazione dei provvedimenti disciplinari”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società S.Michele 2009; esaminata la documentazione ufficiale in atti; esaminato, altresì, il rapporto arbitrale ed il relativo supplemento, ritenuto che i fatti posti dall’arbitro a fondamento della propria decisione di non portare a termine la gara non appaiono connaturati da una gravità tale da determinare in capo al direttore di gara il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità, ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; ritenuto di condividere l’orientamento della C.A.F. richiamato dal Giudice di prime cure , secondo il quale la situazione di pericolo deve essere reale e non semplicemente supposta e basata su impressioni del direttore di gara P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società S.Michele 2009; - di confermare la ripetizione della gara S.Michele 2009-La Saccisica in data da stabilire dalla Delegazione Provinciale di Padova. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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