COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 12.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.C.D. Oriago Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 19 del 29/10/2014 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Oriago-Ballò Scaltenigo del 26/10/2014; Inibizione fino 31/12/2014 Dirigente Pesce Renato; Inibizione sino al 17/11/2014 Dirigente Fabiani Matteo; Squalifica fino al 15/12/2014 Allenatore Vescovo Cristiano – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 12.11.2014
Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale
Ricorso A.C.D. Oriago Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 19 del 29/10/2014 – Applicazione art. 17/1 C.G.S. gara Oriago-Ballò Scaltenigo del 26/10/2014; Inibizione fino 31/12/2014 Dirigente Pesce Renato; Inibizione sino al 17/11/2014 Dirigente Fabiani Matteo; Squalifica fino al 15/12/2014 Allenatore Vescovo Cristiano – Campionato di 2^ Categoria La Società A.C.D. Oriago ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia pubblicate nel Comunicato n. 19 del 29/10/2014 con le quali infliggeva le sanzioni sopra indicate per i seguenti motivi : “dai documenti ufficiali agli atti risulta che la gara emarginata è stata sospesa dall'arbitro al 37° del 2°t.(ris.1- 1) per le veementi proteste dell'allenatore dell'Oriago Sig. Vescovo Cristiano per la convalida della rete del Ballò Scaltenigo realizzata in presunta posizione di fuorigioco. Al Vescovo si è subito aggiunto nelle proteste il cap. dei locali Biasutti Daniele con alcuni compagni i quali, a vario titolo, lo offendevano (Boroni Riccardo n°1 -Cester Nicola n°6 – Salviato Alberto n°2). Il direttore di gara invitava nuovamente l'allenatore ad uscire dal campo ma riceveva in risposta ulteriori proteste. Poi invitava due volte il cap. Biasutti a far uscire il Sig. Vescovo e a far cessare le proteste dei compagni, ma anche costui proseguiva nelle contestazioni e anzi diceva che l'allenatore aveva ragione. Constatato che i suoi tentativi di ricomporre la situazione erano stati vani, vistosi accerchiato dai giocatori locali e rendendosi conto che sanzionare il capitano e il vice con le inevitabili espulsioni avrebbe peggiorata la situazione mettendo a rischio la sua incolumità,il direttore di gara emetteva i tre fischi di chiusura della partita. Nei pressi degli spogliatoi l'arbitro veniva redarguito ed offeso in malo modo dal Sig. Pesce Renato (dir.Oriago) il quale, successivamente,raggiungeva il direttore di gara presso la sua auto comportandosi in modo ostruzionistico alla sua partenza e aggiungendo frasi intimidatorie. Questo Giudice ritiene che la responsabilità di quanto accaduto è da attribuirsi "in primis" all'allenatore dell'Oriago Vescovo Cristiano e al cap. Biasutti Daniele(Oriago) incapaci di accettare le decisioni arbitrali anche se per loro sbagliate. Il Biasutti inoltre aveva il dovere di collaborare con l'arbitro allontanando subito il suo tecnico e i suoi compagni. Per quanto sopra esposto il G.S. delibera di: - in applicazione dell'art. 17,c.1 del C.G.S. determinare il risultato della gara Oriago-Ballò Scaltenigo 0-3 ; - squalificare il Sig. Pesce Renato (dir. Oriago) fino al 31/12/2014 per i fatti più sopra ascrittigli; - squalificare fino al 15/12/2014 il Sig. Vescovo Cristiano (allenatore Oriago) per le reiterate proteste manifestate entrando in campo e la mancata uscita dallo stesso”. - Inibisce inoltre il Sig. Fabiani Matteo (Dirigente) fino al 17/11/2014. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che il provvedimento disciplinare assunto nei confronti del Sig. Fabiani Matteo non é impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b) del C.G.S. (inferiore a un mese); letto il ricorso presentato dalla Società Oriago; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme ai Signori Pesce Renato (Dirigente addetto all’arbitro) e Vescovo Cristiano (allenatore); sentito, altresì, personalmente il direttore di gara, il quale ha precisato che non vi é stato nessun episodio di violenza fisica nei suoi confronti, nel corso della protesta inscenata in campo dall’allenatore e dai giocatori dell’ACD Oriago e che già al rientro negli spogliatoi non sussistevano le condizioni per la interruzione della partita; il direttore di gara inoltre ha precisato di aver invitato le squadre a riprendere la partita rientrando sul terreno di gioco, ma che ciò non é stato possibile in quanto i calciatori della squadra Ballò-Scaltenigo erano già sotto la doccia; l’arbitro ha inoltre fatto presente che nel corso della protesta il Sig. Vescovo – allenatore dell’Oriago - non ha mai utilizzato parole offensive nei suoi confronti, ancorché abbia protestato in maniera vibrata e scomposta entrando nel terreno di gioco; la Corte Sportiva d’Appello Territoriale atteso che la decisione del direttore di gara di non portare a termine l’incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità, ovvero di non consentirgli di dirigere in piena indipendenza di giudizio, e ciò, per stessa ammissione dell’arbitro, nell’occasione specifica non si é realizzato, essendosi limitate le proteste a contestazioni verbali, ancorché censurabili, ritiene che la decisione di quest’ultimo di sospendere la gara non possa essere condivisa; per quanto riguarda poi la posizione dell’allenatore Vescovo, la stessa precisazione dell’arbitro di non aver ricevuto espressioni offensive della propria dignità, giustifica la riduzione della sua sanzione; appare invece congrua ai fatti ascritti la sanzione irrogata nei confronti del Sig. Pesce Renato, mentre non risulta impugnabile il provvedimento a carico del Sig. Fabiani Matteo, in quanto inferiore al mese P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Oriago; - di annullare la sanzione sportiva della perdita della gara Oriago – Ballò Scaltenigoa carico dell’A.C.D. Oriago; - di disporre la ripetizione dell’incontro Oriago – Ballò Scaltenigo in data da stabilire dalla Delegazione Provinciale di Venezia; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 31/12/2014 a carico del dirigente Pesce Renato; - di ridurre al 25/11/2014 la sanzione della squalifica a carico del l’allenatore Vescovo Cristiano; - di dichiarare inammissibile la parte del ricorso attinente alla inibizione del Sig. Fabiani Matteo. Essendo il ricorso parzialmente accolto, la tassa reclamo non é dovuta.
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