COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 12.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Football Valbrenta Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 39 del 5/11/2014 – squalifica per quattro giornate giocatore Dalla Bona Davide – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 12.11.2014 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale Ricorso A.S.D. Football Valbrenta Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale di cui al Comunicato n. 39 del 5/11/2014 – squalifica per quattro giornate giocatore Dalla Bona Davide – Campionato di Promozione La Società A.S.D. Football Valbrenta ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 39 del 5/11/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Dalla Bona Davide : “una giornata per doppia ammonizione e tre giornate perchè alla notifica del provvedimento rivolgeva parole assai offensive sia nei confronti di un avversario, sia nei confronti del direttore di gara”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Football Valbrenta; esaminata la documentazione ufficiale in atti; la C.S.A.T conferma la squalifica per quattro giornate, atteso che nel referto di gara si rileva anche che il giocatore Dalla Bona Davide proferiva frasi blasfeme sia rivolgendosi all’avversario, sia nei confronti dell’arbitro. Inoltre lo stesso Dalla Bona risulta sempre nel merito, aver minacciato il calciatore avversario. tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 35.1.1. del C.G.S.; P.Q.M. la Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Football Valbrenta; - di confermare la sanzione della squalifica a carico del giocatore Dalla Bona Davide per quattro giornate; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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