COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 26/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. TERMOLI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI TANNA ANGELO FINO ALL’11.6.2016, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA HISTONIUM AMATORI / TERMOLI, DISPUTATA IL 6.12.14, PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI, GIRONE “B” (C.U. N°23 dell’11.12.14 – DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 26/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.C. TERMOLI AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE DI TANNA ANGELO FINO ALL’11.6.2016, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA HISTONIUM AMATORI / TERMOLI, DISPUTATA IL 6.12.14, PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI, GIRONE “B” (C.U. N°23 dell’11.12.14 – DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO). Con appello ritualmente proposto, la società A.C. Termoli ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “Espulso per aver colpito il direttore di gara con due schiaffi al volto senza conseguenze ma che determinava l'impossibilità per il direttore di gara di proseguire la gara che veniva sospesa”. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone la riduzione, posto che il gesto, sicuramente deprecabile, non poteva essere qualificato come deliberato atto di violenza di intensità e gravità tale da decretare la sospensione della gara, bensì una protesta, seppure particolarmente smodata, peraltro subito rientrata anche per l’intervento del capitano dell’A.C. Termoli. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto e sentito a chiarimenti, ha precisato di avere ricevuto dal Di Tanna due schiaffi: uno di lieve intensità sul volto; l’altro leggermente più marcato sulla testa che, però, non ha causato allo stesso conseguenze di natura fisica, essendo, invece, stato determinato a sospendere la gara solo per avere perduto la tranquillità d’animo necessaria. Osserva la Corte che la sanzione adottata nei confronti del calciatore Di Tanna, può essere lievemente ridotta in quanto il comportamento dallo stesso tenuto non ha causato al direttore di gara particolari conseguenze. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Tanna Angelo fino al 31.12.2015, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it