COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 26/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROSETO CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA ADRIATICA / ROSETO CALCIO, DISPUTATA L’11.1.2015 PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI, GIRONE “D” (C.U. N°36 DEL 15.1.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 26/2/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ROSETO CALCIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA ADRIATICA / ROSETO CALCIO, DISPUTATA L’11.1.2015 PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI, GIRONE “D” (C.U. N°36 DEL 15.1.15 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Roseto ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe adottato dal G.S. per gravi intemperanze di un proprio sostenitore nei confronti dell’arbitro durante e a fine gara. L’appellante ha dedotto la insussistenza dei fatti addebitati, in quanto non vi erano motivi oggettivi che potessero far risalire alla società la responsabilità di quanto accaduto, sia sugli spalti che all’interno dell’impianto sportivo, tenuto conto che la squadra ospite aveva portato a temine la gara con il risultato favorevole e che l’isolato contestatore inveiva contro l’arbitro imputandogli il risultato negativo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato di avere richiesto l’intervento della Forza Pubblica e che i Carabinieri intervenuti sul posto avevano proceduto a identificare il tifoso dal medesimo indicato quale responsabile dell’accaduto, ma di non conoscerne i dati e non essere in grado comunque, di comprendere l’eventuale legame con la società ospite. Osserva la Corte che l’appello è fondato e merita accoglimento. La responsabilità dell’accaduto non può essere chiaramente riferibile a un sostenitore della società appellante, sia perché l’arbitro non ha fornito precisi elementi in forza dei quali è risalire all’autore di tali comportamenti, sia perché è verosimile che la sconfitta subita sul campo dalla società di casa, possa avere indotto un isolato tifoso locale al comportamento oggetto di sanzione. Per questi motivi, la Corte DELIBERA di accogliere l’appello, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.
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