COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 04/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 – RICORSO DELLA SOCIETA’ ACS 09 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/03/2015 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL DIRIGENTE DI NOIA SALVATORE, RIPORTATA SUL C.U. N.53 DEL 08.01.2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 04/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.2 - RICORSO DELLA SOCIETA’ ACS 09 AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/03/2015 INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL DIRIGENTE DI NOIA SALVATORE, RIPORTATA SUL C.U. N.53 DEL 08.01.2015. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Arturo Grenci - Componenti-, nella seduta del 24/01/2015, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società ACS 09 avverso la squalifica del Dirigente DI NOIA SALVATORE, come riportata sul C.U. n.53 del 08/01/2015; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità"; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte non abbiano, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dal cui esame è stato possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità del Dirigente DI NOIA SALVATORE in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che è lecito qualificare adeguatamente sanzionata; Considerato, ancora, come in sede di audizione il ricorrente Sodalizio si sia limitato a riconoscere come il proprio Dirigente entrando indebitamente in campo avesse colpito con una manata un giocatore della squadra avversaria, negando però ogni suo ulteriore intendimento aggressivo nei confronti di altri calciatori; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dalla Società reclamante in corso di audizione attribuita agli eventi dal D.G. descritti, come dalla lettura degli atti ufficiali sia comunque nitidamente emersa la colpa dal Dirigente DI NOIA SALVATORE in relazione al comportamento da questi tenuto all’esito della sua indebita entrata sul terreno di gioco a partita ancora in corso e sfociata in una azione che è comunque lecito considerare violenta; Osservato come la parziale collaborazione dal reclamante Sodalizio in corso di seduta offerta non possa essere apprezzata quale attenuante anche in ragione del ruolo dirigenziale dall’inibito ricoperta e della sua comprovata esperienza curriculare che avrebbero dovuto suggerirgli (rectius, imporgli) pieno rispetto delle regole sportive e soprattutto massima prudenza nella condotta al fine di costituire esempio per i propri tesserati; Considerato alla stregua delle argomentazioni che precedono come, indipendentemente dalla stretta interpretazione della dinamica dei fatti dall’Arbitro negli atti ufficiali riportati, il comportamento del Dirigente DI NOIA SALVATORE debba qualificarsi indebito e intrinsecamente violento e come tale appropriatamente punito senza possibilità di riconsiderazione della decisione del D.G.. P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto della Società ACS 09, confermando integralmente la Decisione del G.S. come riportata nel citato C.U. n.53 del 08/01/2015; Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata.
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