COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 04/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RICORSO DELLA SOCIETA’ ALL BLACKS BERNALDA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AI CALCIATORI FIGLIUOLO PASQUALE E BRAICO BERARDINO, RIPORTATA SUL C.U. N.53 DEL 08.01.2015.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 04/02/2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 - RICORSO DELLA SOCIETA’ ALL BLACKS BERNALDA AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AI CALCIATORI FIGLIUOLO PASQUALE E BRAICO BERARDINO, RIPORTATA SUL C.U. N.53 DEL 08.01.2015. La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Antonello Mango - Componenti-, nella seduta del 24/01/2015, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società ALL BLACKS BERNALDA avverso la squalifica inflitta ai calciatori FIGLIUOLO PASQUALE e BRAICO BERARDINO, come riportata sul C.U. n.53 del 08/01/2015; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la Società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità"; Accertato come le motivazioni dalla Società reclamante addotte non abbiano, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara dal cui esame è stato possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità dei calciatori in riferimento alla condotta agli stessi ascritta, che è lecito, almeno per quel che riflette la posizione del giocatore FIGLIUOLO PASQUALE, qualificare adeguatamente sanzionata; Considerato, ancora, come in sede di audizione il ricorrente Sodalizio, pur riconoscendo la responsabilità del proprio tesserato FIGLIUOLO PASQUALE abbia, tuttavia, negato ogni intendimento lesivo dell’incolumità del D.G.; Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dalla Società reclamante in corso di audizione attribuita agli eventi dal D.G. descritti, come dalla lettura degli atti ufficiali sia comunque nitidamente emersa la colpa di FIGLIUOLO PASQUALE in relazione al comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro, addirittura al termine della partita mentre i calciatori effettuavano il saluto fair-play, momento evidentemente destinato al riconoscimento del reciproco valore sportivo dei contendenti e ancora al rientro negli spogliatoi; Osservato come la parziale collaborazione dal reclamante Sodalizio in corso di seduta offerta e la mancata acquisizione di referto medico non possano essere apprezzate quali attenuanti per aver il ridetto FIGLIUOLO PASQUALE agito al di fuori del contesto agonistico e quindi in assenza di compressioni emotive ovvero di stress psico-fisico che lo avrebbero potuto ipoteticamente privare di momentanea lucidità e così con la aggravata consapevolezza delle conseguenze alle quali il suo violento comportamento avrebbe potuto esporre l’aggredito; Accertato, di converso, come le ragioni dalla ricorrente Società rappresentate abbiano, trovato invece parziale riscontro per quel che concerne la posizione del calciatore BRAICO BERARDINO in riferimento ai fatti allo stesso addebitati; Considerato più nel dettaglio come la condotta ascrivibile al sopra indicato tesserato, benché altamente offensiva, minacciosa e nondimeno volgare, non possa, in difetto di più convincenti elementi sussumibili dalla descrizione dei fatti dal DG riportati negli atti ufficiali di gara, dirsi connotata da intendimenti intrinsecamente violenti e come tali univocamente interpretabili quali potenzialmente lesivi della integrità fisica dell’Arbitro; Ritenuto come le argomentazioni che precedono possano leggersi sufficienti a consentire a questo Collegio una, se pur minima, riforma della Decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento della sanzione al calciatore BRAICO BERARDINO irrogata; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo proposto della Società ALL BLACKS BERNALDA e in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo così come pubblicata sul C. U. n.53 del 08/01/2015; • Conferma la squalifica del calciatore FIGLIUOLO PASQUALE fino al 31/12/2018; • Riduce a numero 3(tre) giornate la squalifica al calciatore BRAICO BERARDINO; • Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it