COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 2 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 19. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL AVERSANA – GARA REAL STELLA BATTIPAGLIA / REAL AVERSANA DEL 13.12.2014 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 2 gennaio 2015 DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE 19. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL AVERSANA – GARA REAL STELLA BATTIPAGLIA / REAL AVERSANA DEL 13.12.2014 – PROMOZIONE La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 61 del 18 dicembre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per tre gare, a carico del calciatore Falcone Gianluca, perché “nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo colpiva un calciatore antagonista con uno schiaffo”. La decisione è stata impugnata dalla reclamante (che non ha chiesto di essere sentita), la quale si è doluta anche del fatto che un altro proprio calciatore, Luongo Carlo, sia stato squalificato per recidività in ammonizioni, senza che egli fosse incluso tra gli ammoniti nel rapporto di fine gara, consegnato alle due società dal direttore di gara. Quanto al calciatore Falcone Gianluca, il Collegio giudica congrua ed adeguata la squalifica per tre gare inflitta al nominato calciatore per la condotta violenta sopra riportata, equamente sanzionata dal Giudice di prime cure. Questo Collegio rileva inoltre che, nel rapporto di gara esaminato dal Giudice di prime cure, l’arbitro ha segnalato: “… nel compilare il rapporto di fine gara da consegnare alle due società, ho erroneamente dimenticato di segnare l’ammonizione del calciatore n. 4 della società Real Aversana, sig. Luongo Carlo, avvenuta al 47° minuto del primo tempo”. Correttamente, quindi, quest’ultimo è stato squalificato per una giornata per recidività in ammonizioni. Va sottolineato, infine, che, come anche segnalato dalla reclamante, effettivamente nel Comunicato Ufficiale n. 61 del 18 dicembre 2014 non sia stata riportata la squalifica inflitta dal Giudice di Prime cure a carico del calciatore, sig. Iannelli Fabio, della società Real Stella Battipaglia: per questo specifico aspetto, si trasmettono gli atti ufficiali di gara alla Segreteria del C.R. Campania, per la pubblicazione della sanzione. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Aversana, disponendo l a trasmissione della presente decisione alla Segreteria del C.R. Campania per la pubblicazione della sanzione della squalifica a carico del calciatore Iannelli Fabio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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