F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA DI SIRACUSA (già A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. CUTRUFO GAETANO; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 650,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTE N. 5475/479 PF 13-14/MS/VDB E N. 5476/570 PF 13-14/MS/VDB DEL 3.4.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 150 TFT 12 del 28.10.2014)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 015/CFA del 18 Dicembre 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 030/CFA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA DI SIRACUSA (già A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. CUTRUFO GAETANO; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 650,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 8, COMMA 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. – NOTE N. 5475/479 PF 13-14/MS/VDB E N. 5476/570 PF 13-14/MS/VDB DEL 3.4.2014 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 150 TFT 12 del 28.10.2014) Con atto, spedito in data 30.10.2014, la società A.S.D. Città di Siracusa ha preannunciato la proposizione di reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Sicilia (pubblicata sul Com. Uff. n. 150 del 28.10.2014) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, sono state irrogate le seguenti sanzioni: - inibizione per mesi 6 al sig. Cutrufo Gaetano, Presidente e legale rappresentante dell’allora Società A.S.D. Sport Club Siracusa; - penalizzazione di punti 1 in classifica e ammenda di € 650,00 alla Società reclamante, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 C.G.S., con riferimento ai fatti imputabili al proprio Presidente e legale rappresentante. A seguito della trasmissione, da parte della segreteria di questa Corte, degli atti del procedimento, la società A.S.D. Città di Siracusa faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di appello. La decisione, impugnata con l’atto di reclamo, ha riconosciuto la violazione, da parte del Presidente dell’allora Società A.S.D. Sport Club Siracusa A.S.D. Città Eraclea-Crepaldo, dell’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non avere provveduto ad eseguire nel termine di trenta giorni dalla notifica, la decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 106 del 21.11.2013, che aveva condannato la predetta Società a corrispondere in favore del calciatore, Liga Vincenzo, la somma di € 4.000,00. Con i motivi di ricorso, la Società reclamante lamenta che la predetta decisione della C.A.E. della L.N.D. non sarebbe stata notificata all’odierna reclamante, essendo stata, la relativa raccomandata, trasmessa all’indirizzo “Via Scala Greca n. 106” anziché all’indirizzo corretto di “Via Scala Greca n. 406”. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente fondato atteso che il predetto errore compiuto in sede di notifica della decisione della C.A.E. ha impedito alla Società reclamante di avere coscienza dell’esistenza di una condanna rispetto alla quale le norme federali prevedono l’obbligo di esecuzione entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Alla luce di quanto sopra, il mancato tempestivo pagamento della somma di € 4.000,00 nei confronti del calciatore Liga Vincenzo, non è imputabile alla reclamante. Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Siracusa di Siracusa annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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