F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CFA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 1. RICORSODELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER L’OPERATO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, SIG. ALESSANDRO ZANCHI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6 MAGGIO 2014 (NOTA N. 3477/35 PF14-15 SP/BLP DEL 19.11.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 20.1.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 026/CFA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 03 Marzo 2015 e su www.figc.it 1. RICORSODELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER L’OPERATO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, SIG. ALESSANDRO ZANCHI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 7) DEL COM. UFF. N. 144/A DEL 6 MAGGIO 2014 (NOTA N. 3477/35 PF14-15 SP/BLP DEL 19.11.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 20.1.2015) La Corte Federale di Appello, II sez., si è riunita il giorno 12.2.2015 in relazione al ricorso proposto dalla A.C. Pavia S.r.l. avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 27/TFN del 20.1.2015, con la quale è stata inflitta la sanzione della penalizzazione di un 1 punto in classifica. Il procedimento trae origine dalla nota in data 5.8.2014 con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato di aver riscontrato, per la società Pavia S.r.l., l’inosservanza dei termini (30.6.2014) stabiliti dal titolo I, par. I, lett. D), punto 7, del Com.Uff. n. 144/A del 6.5.2014, in relazione al deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00. A seguito del relativo diniego della Licenza Nazionale 2014/2015, comunicato dalla Co.Vi.So.C. con nota in data 11.7.2014, la società A.C. Pavia ha proposto ricorso, depositando la suddetta fideiussione bancaria. La predetta Commissione ha, dunque, trasmesso gli atti alla Procura Federale. Di conseguenza, con atto del 19.11.2014, la Procura Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, il sig. Alessandro Zanchi, amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della A.C. Pavia S.r.l., per rispondere della violazione di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7), del Com. Uff. n. 144/A del 6.5.2014 ai fini dell’ammissione ai Campionati Professionistici 2014/2015, per non avere, appunto, depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30.6.2014, la prescritta fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00. Contestualmente, veniva deferita la stessa società A.C. Pavia S.r.l. per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi della norma di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal predetto legale rappresentante pro-tempore. Nel costituirsi nell’instaurato procedimento disciplinare la società A.C. Pavia S.r.l. deduceva in ordine alla non punibilità della stessa, esponendo in tal ottica che dal 4.7.2014 la società appartiene a una diversa compagine sociale. Trattandosi, dunque, di società del tutto nuova, non possono, a dire della medesima società deferita, essere alla stessa «addossati inadempimenti imputabili alla negligenza ed alla poca buona fede del precedente legale rappresentante». Secondo la A.C. Pavia, considerata la particolarità del caso, «allo stesso andrebbe applicato il principio penalistico della personalità della responsabilità, con la conseguenza che, del comportamento antiregolare, ne risponde solo ed esclusivamente colui che al momento del fatto aveva la legale rappresentanza della Società». A supporto del proprio assunto difensivo la A.C. Pavia S.r.l. richiamava la decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al Com. Uff. n. 140 del 26.1.2010 secondo cui, «nella ipotesi di trasferimento ad altra Società del titolo sportivo e del parco giocatori … non è possibile configurare una responsabilità diretta della nuova Società per fatti ascrivibili alla responsabilità del presidente della preesistente Società». Evidenziava, poi, la società deferita, che la nuova proprietà si è subito attivata per adempiere gli obblighi di cui al Com. Uff. n. 144/A del 2014, compiendo quanto necessario «per il rilascio della fideiussione, avvenuta in data 10 luglio 2014», così «permettendo alla A.C. Pavia di disputare la Stagione Sportiva 2014/2015». Concludeva, dunque, la A.C. Pavia perché fosse disatteso il deferimento, con proscioglimento da ogni addebito contestato e, in via gradata, in considerazione del cambio di gestione e soprattutto del deposito, anche se non tempestivo, della prescritta fideiussione, per la inflizione di una pena meno afflittiva. Il Sig. Alessandro Zanchi non faceva pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione del 11.12.2014 innanzi al Tribunale federale nazionale il deferito Alessandro Zanchi e la Procura federale convenivano l’applicazione della sanzione ex art 23 C.G.S., con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dallo stesso predetto art. 23, comma 2, C.G.S., come ora riformulato. Decorso il previsto termine, in difetto di osservazioni, la Procura Federale, in data 5.1.2015, ha nuovamente trasmesso al Tribunale Federale Nazionale il suddetto accordo. Il Tribunale, rilevata la correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e la congruità delle sanzioni indicate, ha disposto l’applicazione della sanzione dell’inibizione di mesi quattro a carico del sig. Alessandro Zanchi, dichiarando la chiusura del procedimento nei confronti dello stesso predetto deferito. Il procedimento, dunque, proseguiva nei confronti della A.C. Pavia S.r.l.. Al dibattimento il rappresentante della Procura Federale chiedeva l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della società A.C. Pavia S.r.l. La difesa della società, esposte le ragioni a supporto delle conclusioni rassegnate nella memoria difensiva ritualmente depositata, chiedeva l’accoglimento delle stesse. Il Tribunale Federale Nazionale accoglieva il deferimento. Infatti, «il sodalizio sportivo», si legge nella decisione qui ora impugnata dalla A.C. Pavia S.r.l., «ha confermato di aver depositato, oltre il termine di cui al Com. Uff. n. 144/A del 2014, presso i competenti Uffici federali, così come peraltro documentalmente provato, la fideiussione della somma di € 600.000,00». Quanto alla sentenza richiamata dalla difesa della A.C. Pavia S.r.l. il Tribunale Federale Nazionale riteneva che la stessa si riferisce alla fattispecie di un «fallimento di una società sportiva e il successivo acquisto, da parte di una società terza, del titolo sportivo e del parco tesserati della fallita. Non può essere quindi riferita al caso in esame nel quale vi è stata, esclusivamente, la cessione delle quote rappresentative la totalità del capitale sociale della A.C. Pavia S.r.l. in favore di un nuovo soggetto». «La nuova compagine sociale», prosegue il Tribunale, «è subentrata nella posizione della precedente proprietà, divenendo titolare di tutti i rapporti attivi e passivi preesistenti e subendo i fatti sottostanti l’inadempimento contestato». Per queste ragioni, il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, ha inflitto alla A.C. Pavia S.r.l. la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Avverso la suddetta decisione ha proposto reclamo la A.C. Pavia S.r.l., chiedendo la riforma della stessa, «poiché ingiusta ed illegittima». Deduce, anzitutto, la A.C. Pavia S.r.l. che «la responsabilità diretta della società non può essere indifferente alle vicende modificative e/o estintive di chi riveste la qualità di legale rappresentante». Sotto tale profilo, evidenzia la società reclamante, non si può trascurare di considerare che, «alla data del 30.6.2014, termine ultimo per adempiere al deposito della fideiussione, erano ancora in corso le trattative per una eventuale acquisizione del Pavia Calcio da parte di un fondo cinese. La pendenza della trattativa, pertanto, impediva all’attuale Presidente di poter rilasciare, nei termini imposti dalla normativa federale, la prescritta fideiussione in nome e per conto di una società della quale non ne aveva ancora la legale rappresentanza». Invoca, dunque, la società reclamante il caso fortuito e la forza maggiore «come circostanze eccezionali», che rappresenterebbero, nel caso di specie, «una esclusione della volontà colpevole e della riconducibilità del fatto alla medesima (cd. suitas eventi)». Ritiene, ancora, la A.C. Pavia S.r.l. che «non può essere ignorato il comportamento assunto dalla reclamante successivamente all’acquisizione della società. Quest’ultima, difatti, appena diventa proprietaria, si è subito attivata per il rilascio della fideiussione avvenuta in data 10.7.2013, consentendo così al Pavia Calcio di poter disputare il relativo campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2014/2015». Insomma, a dire della reclamante, non potrebbe alla medesima Pavia S.r.l. essere mosso alcun rimprovero «per un fatto alla stessa dolosamente non imputabile», anche considerato «che si è trattato di un ritardo e non di un omesso deposito» e richiamando, a supporto delle proprie argomentazioni difensive, una recente pronuncia della Corte di Giustizia Federale, che ha ritenuto «sussistente l’esimente della forza maggiore in considerazione del fatto che la società si era comunque diligentemente organizzata per provvedere agli adempimenti dovuti pur trovandosi in una situazione oggettivamente imprevedibile». Conclude, la A.C. Pavia S.r.l., chiedendo di essere prosciolta dagli addebiti contestati, con integrale annullamento della sanzione irrogata dall’organo di prime cure. All’udienza dibattimentale innanzi a questa Corte sono intervenuti il rappresentante della Procura Federale ed il difensore della ricorrente società. La società ha richiamato le deduzioni e conclusioni di cui al ricorso, mentre la Procura Federale, dopo la replica, ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Il ricorso non può trovare accoglimento. Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla Co.Vi.So.C. e, dunque, l’inosservanza del termine del 30.6.2014 stabilito dal titolo I, par. I, lett. D), punto 7, del Com. Uff. n. 144/A del 6.5.2014, in relazione al deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00. Ciò premesso, non può essere condivisa la tesi dell’assenza di rimproverabilità nella condotta dei deferiti e della riferibilità della condotta oggetto del deferimento al sig. Alessandro Zanchi, posto che la violazione sarebbe semmai imputabile alla precedente gestione presidenziale, atteso che dal 4.7.2014 la società ha un nuovo assetto proprietario. Del pari, priva di fondamento la prospettazione di parte reclamante secondo cui difetterebbe il profilo soggettivo di colpevolezza in capo al presidente della società. La condotta di cui trattasi, specie per quanto concerne il presente giudizio nei confronti della società, infatti, si traduce comunque in una infrazione alla normativa federale che, in quanto tale, non può restare non sanzionata. Del resto, la società è sempre la medesima e non vi è dubbio che la stessa debba essere chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi della disposizione di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S., anche considerato che, in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il legale rappresentante e la società, la responsabilità diretta del club si configura nel momento in cui colui che ne ha la rappresentanza agisce personalmente e direttamente in violazione delle norme federali, assumendo una condotta, sia essa attiva od omissiva. Inconferente, poi, il richiamo alla decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al Com. Uff. n. 272/CGF del 24.4.2014, secondo cui, «la mancata cura, entro i termini previsti, degli adempimenti imposti dalla disciplina di settore deve ascriversi ad un evento non prevedibile, imputabile ad un soggetto terzo e da considerare quale causa assorbente nel determinismo eziologico del ritardo, pari ad un solo giorno, con cui la società ricorrente ha onorato i suoi impegni». Nella predetta decisione, infatti, la Corte ha regolato una fattispecie non sovrapponibile a quella dedotta nel presente procedimento, giungendo, appunto, ad affermare che, «a cagione delle circostanze di fatto di seguito esposte, e della chiara attitudine delle stesse ad integrare un’ipotesi di forza maggiore, non sembra residuare nella vicenda qui in rilievo un effettivo disvalore che consenta di qualificare come suscettiva di rimprovero la condotta serbata dalla società ricorrente». Nella vicenda oggetto del presente procedimento, invece, non è ravvisabile alcun fatto di terzi che ha impedito alla compagine societaria il corretto e tempestivo adempimento di cui trattasi. Né, tantomeno, è ravvisabile nella fattispecie una ipotesi di forza maggiore o caso fortuito. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Pavia di Pavia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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