F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CSA del 06 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CSA del 04 Marzo 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’ UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KONE GKERGKI PANAGIOTIS SEGUITO GARA EMPOLI/UDINESE DEL 26.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 132 del 27.1.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/CSA del 06 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 076/CSA del 04 Marzo 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’ UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. KONE GKERGKI PANAGIOTIS SEGUITO GARA EMPOLI/UDINESE DEL 26.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 132 del 27.1.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 132 del 27.01.2015, ha inflitto, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Kone Gkergki Panagiotis. Tale decisione veniva assunta perché il Kone, durante l’incontro Empoli/Udinesse, assumeva un comportamento non regolamentare in campo e scorretto nei confronti di un avversario; assumeva condotta irriguardosa nei confronti degli Ufficiali di gara avendo, al 25° del secondo tempo, all’atto dell’espulsione, contestato la decisione arbitrale, appoggiando entrambe le mani sul petto del Direttore di gara, spingendolo leggermente. Avverso tale provvedimento la società Udinese Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello con atto del 27.1.2015 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, in data 29.1.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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